6/25/2014

02/07/2014 Potenza: Convegno Usi Civici

Si terrà il prossimo 02/07/2014 alle ore 9.30 presso il Park Hotel (Raccordo Autostradale Basentana) a Potenza il Convegno su "USI CIVICI E PROPRIETA’ COLLETTIVE NELLA REGIONE BASILICATA".

Programma
Ore 9:30 Registrazione dei partecipanti

Ore 10:00 Saluti
Piergiorgio Quarto (Presidente Regionale Coldiretti Basilicata)

Ore 10:15 Introduzione a cura del moderatore
Angelo Milo (Direttore Regionale Coldiretti Basilicata)

Ore 10:30 Relazioni
Fabrizio Marinelli (Università dell’Aquila)
Gli usi civici tra storia e diritto

Giuseppe Di Genio (Università di Salerno)

Severino Romano (Università degli Studi della Basilicata)
I riflessi dell’affrancazione e della legittimazione sugli aiuti comunitari

L’istituto del commissario agli usi civici

Fernanda Cariati (Dirigente Dipartimento Politiche Agricole e Forestali Regione Basilicata)

Conclusioni
Marcello Pittella (Presidente Giunta Regionale della Basilicata)

Obiettivi: Approfondimento sui limiti, la rilevanza e la portata costituzionale, soprattutto ai fini di una tutela effettiva di un istituto alquanto difficile ed interdisciplinare nel panorama degli studi giuridici quale quello degli usi civici e delle proprietà collettive.



6/23/2014

Ripristinate TUTTE LE ESENZIONI della Legge 692/1981

Con Legge n. 89 del 23 giugno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014 è stato approvato il disegno di legge di conversione n. 2433 (conversione in legge del D.L. 24/04/2014, n. 66) con cui si ripristina completamente l'esenzione totale per tutti gli atti previsti dalla Legge 692/1981 e si confermano le esenzioni di cui all'art. 40 della Legge 1766/1927.

Nell'allegato della Legge 89/2014 si legge: "All'articolo 5: dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1º dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766"»".

Ne consegue che sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuita' tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e relativo regolamento di esecuzione RD 332/1928 (quindi anche affrancazioni, alienazioni, conciliazioni, mutamenti di destinazione d'uso, quotizzazioni, ordinanze di reintegra, trasformazioni in enfiteusi perpetua) sono esenti da tasse di bollo e registro e da altre imposte (esenzione totale come confermato con Interpello ADE 21182/2003Circolare ADT 2/2004, Risoluzione ADT 1/2006, Risoluzione ADT 2/2008).

6/20/2014

Risoluzione 64/E dell'Agenzia delle Entrate su affrancazioni

Con la Risoluzione 64/E del 20/06/2014 l'Agenzia delle Entrate conferma quasi integralmente, con qualche piccola modifica non rilevante, il testo della risposta del 09/06/2014 in riferimento all'interpello 954-136/2014-art.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 circa gli atti di affrancazione.

Pare sia stato comunque un lavoro del tutto inutile in quanto il 18/06/2014 la Camera dei Deputati, con votazione finale elettronica, ha approvato il disegno di legge di conversione n. 2433 (conversione in legge del D.L. 24/04/2014, n. 66) con cui si ripristina completamente l'esenzione totale per tutti gli atti previsti dalla Legge 692/1981. Si è in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.






6/12/2014

Resta l'esenzione totale solo per alcuni tipi di affrancazione, non per Legittimazioni e Alienazioni

L'Agenzia delle Entrate, con risposta del 09/06/2014 (AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0078227.09-06-2014-U) della Direzione Centrale Normativa - Settore Imposte indirette - Ufficio Registro e altri tributi indiretti, in riferimento all'interpello 954-136/2014-art.11, legge 27 luglio 2000, n. 212, ha confermato che gli "atti di affrancazione ... possono beneficiare del regime di esenzione previsto dall'art.2 della legge n. 692 del 1981".
Si legge: "la soppressione disposta dal citato articolo 10, comma 4, trova applicazione anche con riferimento alle operazioni contemplate dall'articolo 2, della legge n. 692 del 1981, qualora si realizzino un trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione di un diritto reale sugli stessi, a titolo oneroso".
Ovviamente non godranno dell'esenzione dall'imposta di registro gli atti di affrancazione di cui ai punti 1 (enfiteusi) e  2 (quotizzazioni ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 della Legge 1766/1927), le Ordinanze di Legittimazione e le Alienazioni poiché si va a costituire un diritto reale immobiliare di godimento (diritto di proprietà), infatti l'articolo 10 del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23 prevede una tassazione del 9% (minimo 1.000,00 euro) per gli "atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi".
Clicca qui per scaricare la risposta dell'Agenzia delle Entrate del 09/06/2014 (interpello 954-136/2014).

ATTENZIONE: NULLA E' PERDUTO
Nel Disegno di legge al Senato n. 1465 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria", in seguito alla Proposta di modifica n. 5.4 della Senatrice Stefania Pezzopane, è stato inserito ed approvato il comma 1-bis dell'art. 5 "All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1º dicembre 1981, n. 692, e dell'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766".

Tale Disegno di legge è stato approvato al Senato il 05/06/2014 ed ora è in corso di esame alla Camera, atto C. 2433. A pag. 65 il testo del comma 1.bis inserito.
Il provvedimento è stato esaminato nelle commissioni riunite V e VI il 10/06/2014. A pag. 40 del comunicato dell'ufficio di presidenza si legge "Il comma 1-bis dell'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, attraverso un'integrazione all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011 (federalismo municipale), ripristina alcune agevolazioni fiscali relative ai trasferimenti riguardanti restituzione di terre a comuni, scioglimenti e liquidazioni di usi civici nonché i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazioni di terre. In sintesi, a seguito delle modifiche recentemente introdotte dall'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, l'articolo 10 prevede che, a decorrere dal 2014, l'imposta di registro si applichi a tali trasferimenti nella misura fissa del 9 per cento. Se il trasferimento ha per oggetto la prima casa di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, l'aliquota è del 2 per cento. Il comma 2 dell'articolo 10 prevede che nei casi sopra elencati l'imposta non può, comunque, essere inferiore a 1.000 euro. Il comma 4 del medesimo articolo 10 prevede, in relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2, la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali. Segnala, al riguardo, come una prima deroga a tale eliminazione delle predette esenzioni sia stata disposta con il comma 608 della legge di stabilità 2014, il quale ha escluso dalla soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni vigenti le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (recate dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194). Successivamente l'articolo 13 del decreto-legge n. 47 del 2014 ha confermato le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione universale di Milano, Expo 2015. In tale quadro normativo il comma 1-bis dell'articolo 5 esclude dalla citata soppressione le esenzioni e agevolazioni tributarie riguardanti restituzione di terre a comuni, nonché scioglimenti e liquidazioni di usi civici (indicate dall'articolo 2 della legge n. 692 del 1981) e i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazioni di terre (di cui all'articolo 40 della legge n. 1766 del 1927)".
NON RESTA CHE ASPETTARE I FAMOSI 60 GIORNI PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 24/04/2014, N. 66: SCADENZA 23/06/2014 (qui il DOSSIER).


Aggiornamento del 12/06/2014: a pag. 186 dell'allegato 2 (documentazione depositata dal Governo) del disegno di legge C. 2433 (Sede referente - Commissioni V Commissione e VI Commissione) si legge "Articolo 5 comma 1-bis (Agevolazioni tributarie atti di affrancazione) La Commissione chiede che vengano forniti elementi di maggior dettaglio al fine di verificare l'assenza di sostanziali effetti di gettito dal ripristino dell'agevolazione in esame. Al riguardo, si evidenzia, che la stima è stata effettuata sugli atti del registro 2012, con le selezioni dei codici negozio indicati in sede di relazione tecnica, e dai quali è stato determinato un valore dichiarato che, come evidenziato in sede di relazione tecnica risulta essere di trascurabile entità".

Aggiornamento del 18/06/2014: "La Camera, con votazione finale elettronica, approva il disegno di legge di conversione n. 2433" (a pag. IX del resoconto sommario della seduta n. 248 di mercoledi 18/06/2014).

4/01/2014

Aprile 2014 - Notiziario Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva

Aprile 2014 - Notiziario Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva 

Un altro modo di possedere

All'interno:
- Pag.2: La Consulta nazionale delle Proprietà collettive: presentazione
- Pag.4: La Consulta al Salone del mobile di Milano
- Pag.5: Quante sono e dove si trovano le proprietà collettive?
- Pag.6: Collaborazione con la Rivista Energeo Magazine
- Pag.7: Occorre lavorare sui Piani di Sviluppo Rurale!!!
- Pag.8: I benefici fiscali delle proprietà collettive e l'attuazione del c.d. federalismo fiscale
- Pag.9: Una assemblea davvero importante
- Pag.9: Riceviamo dal Centro Studi dell'Università di Trento e pubblichiamo
- Pag.10: Lo STATUTO della Consulta Nazionale della proprietà collettiva
- Pag.12: Convocazione Assemblea Generale del 07/06/2014












3/20/2014

Avanza in Senato la proposta di legge sui "beni collettivi"

Il 19/03/2014 è stato discusso, nelle commissioni riunite 2a (giustizia) e 13a (territorio, ambiente, beni ambientali), il disegno di legge n. 968 "Norme in materia di domini collettivi" (presentato al Senato in data 24/07/2013) che la Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva porta avanti da diversi anni.

Qui il resoconto sommario del 19/03/2014 con gli interventi dei relatori delle due commissioni riunite.
Qui il disegno di legge completo con frontespizio, relazione e testo dei tre articoli.
Qui l'iter di approvazione del disegno di legge n. 968 al Senato.
Qui il lavoro della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva su tale disegno di legge.

Aggiornamento del 23/07/2014:
Qui la discussione (con rinvio) nella Commissione parlamentare per le questioni regionali (parere alle Commissioni riunite 2^a e 13^a del Senato).

Aggiornamento al 24/09/2014:
Qui la discussione (con rinvio) nella 5^a commissione (Bilancio) del 24/09/2014.

Aggiornamento al 01/10/2014: 
Qui la discussione nella Commissione parlamentare per le questioni regionali (parere alle Commissioni riunite 2^a e 13^a del Senato) con conclusione: parere favorevole con condizione e osservazione come riportato nell'allegato 1.
Condizione: "si chiarisca la natura giuridica dei domini collettivi, che l'articolo 1 configura come soggetti istituzionali, nel contempo salvaguardando le competenze dei comuni e delle regioni in materia di valorizzazione e gestione dei terreni gravati da usi civici".
Osservazione: "all'articolo 3, comma 6, appare opportuno riformulare l'ultimo periodo per esplicitare che il principio del mantenimento del vincolo sulle terre in caso di liquidazione degli usi civici vale solo per il futuro e non riguarda quindi i terreni che sono già stati oggetto di liquidazione, legittimazione o affrancamento".

3/17/2014

VISURE PERSONALI (CATASTALI ed IPOTECARIE) GRATUITE dal 31 marzo 2014

Visure PERSONALI GRATIS

Al via dal prossimo 31 marzo la consultazione gratuita delle banche dati ipotecaria e catastali, per gli utenti registrati ai servizi Fisconline o Entratel, in relazione agli immobili dei quali risultano titolari, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. 


Nella prima fase, l'accesso ai propri dati ipotecari e catastali sarà disponibile solo per le persone fisiche: il codice fiscale del richiedente, presente nelle banche dati, dovrà coincidere con quello del titolare dell’abilitazione ai due servizi telematici dell’Agenzia. 

L'esito della ricerca fornirà le informazioni sugli immobili di cui il soggetto risulta intestatario negli archivi catastali e, riguardo ai registri immobiliari, alle formalità informatizzate in cui siano presenti sia il soggetto, sia gli immobili di cui il medesimo risulta intestatario negli atti catastali. 

Dalla stessa data, inoltre, il servizio sarà disponibile, senza costi, anche presso gli sportelli catastali decentrati, secondo le modalità previste per gli Uffici dell’Agenzia.

2/21/2014

Sentenza Cassazione 21-02-2014, n.4201

I livelli intestati a enti locali (Comune) non si intendono estinti dalla legge 29 gennaio 1974, n. 16.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-02-2014, n. 4201 

(Pres. ODDO; Rel. PICCIALLI) 

sul ricorso 13172-2008 proposto da: 

D.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio
dell'avvocato RIZZO CARLA, rappresentato e difeso dagli avvocati DE MEO SERGIO, FRANCESCO ANDREOTTOLA; 

- ricorrente - 

contro 

COMUNE di BISACCIA, IN PERSONA DEL SINDACO P.T. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GENTILE DA FABRIANO, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PETRACCA, rappresentato e difeso dall'avvocato PENNETTA DONATO; 

- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 461/2007 del TRIBUNALE di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, depositata il 21/09/2007; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI; 

udito l'Avvocato Pennetta Donato difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso. 

Svolgimento del processo 

Su ricorso in data 3.6.2005 di D.L., che aveva dedotto di aver indebitamente versato la relativa somma al Comune di Bisaccia per l'affrancazione di terreni da lui posseduti gravati da livelli, pur essendo i relativi rapporti (costituiti in data anteriore al 28.10.1941 e prevedenti prestazioni inferiori a L. 1.000 annue) estinti ex lege, in virtù della L. 29 gennaio 1974, n. 14, art. 1 il Giudice di Pace di Lacedonia emise decreto ingiuntivo di pagamento della somma di Euro 2197,20 a carico del suddetto ente territoriale, il quale propose tempestiva opposizione, tra l'altro e segnatamente deducendo l'inapplicabilità ai Comuni della normativa invocata dal D.. 

L'opposizione, cui quest'ultimo aveva resistito, venne respinta dal suddetto giudice, con sentenza n. 37/1996, avverso la quale il soccombente Comune propose appello. 

Il gravame, nella resistenza del D., trovava accoglimento da parte del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, con sentenza monocratica del 21.9.2007, con la quale l'opposizione veniva accolta, il decreto ingiuntivo revocato e le spese del doppio grado compensate, sulla scorta dell'essenziale considerazione secondo cui la disposizione della L. n. 14 del 1974, art. 1 (prevedente l'estinzione di rapporti perpetui reali e personali, costituiti anteriormente al 28.10.1941, ove il valore, in danaro o in natura, dei relativi canoni, censi livelli ed analoghe prestazioni, fosse inferiore a mille lire annue) risultava testualmente applicabile soltanto con riferimento a rapporti enfiteutici e simili costituiti con le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato, e non anche con gli enti pubblici territoriali, restandone dunque esclusi Comuni e Regioni. Tanto era desumibile dalla relazione illustrativa del disegno della citata legge e confermato indirettamente, sul piano sistematico, da successive norme, relative ad altre materie, con le quali il legislatore, nei casi in cui aveva voluto disporre l'applicabilità delle relative discipline anche a detti enti, li aveva sempre espressamente menzionati. 

Riteneva poi il giudice di appello che la censura, contenuta nella comparsa conclusionale dell'appellato, con la quale si era sostenuto, con richiamo alla L.R. n. 11 del 1981, che titolare del diritto alla riscossione delle somme in questione fosse solo la Regione e non il Comune, fosse inammissibile ex art. 345 c.p.c., perchè deducente una questione nuova, vale dire la sussistenza nella specie di un indebito non più oggettivo, ma soggettivo. Avverso tale sentenza il D. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Ha resistito il Comune di Bisaccia con rituale controricorso. 

Motivi della decisione 

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. 29 gennaio 1974, n. 16, art. 1 censurando l'interpretazione della relativa norma fornita dal giudice di appello, che non avrebbe tenuto conto: a) della lettera della stessa, in particolare dell'uso dell'omnicomprensivo termine "amministrazioni", con il quale il legislatore avrebbe inteso riferirsi, senza alcuna distinzione, anche a quelle locali, oltre che alle statali; b) del contesto storico-costituzionale nel quale la legge fu varata, anteriore alla riforma attuata con la Legge Costituzionale n. 3 del 2001, prima della quale l'art. 114 Cost. disponeva che "la Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni senza null'altro aggiungere e senza alcuna distinzione rispetto all'entità Stato introdotta" con la suddetta detta riforma; c) delle finalità di natura "economica e finanziaria" perseguite dalla L. n. 16 del 1974, la cui ratio, da individuarsi, come da relazione illustrativa, "nell'esigenza di sollevare le amministrazioni competenti dalle diseconomie derivanti dalla riscossione di canoni di importo assai modesto", avrebbe dovuto far propendere per la proposta interpretazione estensiva della disposizione, che in caso diverso concreterebbe una irragionevole e costituzionalmente illegittima disparità di trattamento con riferimento ai rapporti con gli enti territoriali, costituenti peraltro la "stragrande maggioranza" di quelli enfiteutici. 

Con il secondo motivo si censura, per violazione dell'art. 113 c.p.c. e dell'art. 2033 c.c., la dichiarazione di inammissibilità, per novità, dell'eccezione deducente la spettanza alla Regione Campania e non ai comuni, come quello di Bisaccia, dei canoni enfiteutici e delle relative procedure di affrancazione, L.R. 17 marzo 1981, n. 11, ex art. 2 al riguardo obiettando che l'indebito soggettivo ex persona accipientis sarebbe parificabile a quello oggettivo, con la conseguenza che la relativa questione, non comportando mutamento della causa petendi, ben avrebbe potuto essere esaminata dal giudice in base al principio iura novit curia. Il terzo motivo non titolatole corredato da quesito di diritto ex art. 366 c.p.c., si risolve nel richiamo alla documentazione prodotta in sede di merito, alla stregua della quale si insiste per la fondatezza della domanda di ripetizione d'indebito. 

Il ricorso non merita accoglimento

Manifestamente infondato è il primo motivo, anzitutto sotto il proposto profilo esegetico relativo alla L. n. 14 del 1974, art. 1 considerata la chiarezza del dato normativo, evidenziata dal comune riferimento a "le amministrazioni e le aziende autonome" del successivo complemento di specificazione "dello Stato", che per il principio in claris non fit interpretatio non consente dubbi di sorta, tanto più ove si tenga conto della successiva menzione quali amministrazioni; comprese nell'introdotto regime estintivo, di quelle del "fondo per il culto", del "fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma" e dei "patrimoni riuniti ex economati", tutte facenti capo allo Stato, ancorchè dotate di autonomia amministrativa e patrimoniale. Altrettanto palese è l'infondatezza dei profili sistematici del motivo di ricorso, laddove, sulla base di una equivoca equiparazione tra i termini Repubblica e Stato, che non sono sinonimi, si viene a negare un principio cardine dell'ordinamento statale, pacifico nella giurisprudenza e nella dottrina pubblicistica, a termini del quale Regioni, Province e Comuni, pur costituendo distinte componenti dell'apparato pubblico nel quale, secondo l'art. 114 Cost., la Repubblica Italiana si articola, costituiscono enti diversi dallo Stato, muniti di una propria personalità giuridica e di specifiche autonome competenze amministrative e patrimoniali, a termini e nei limiti dettati dalle norme contenute nel titolo quinto della Costituzione, che con la successiva Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 hanno subito soltanto parziali modifiche ed ampliamenti, in un contesto nel quale era già sussistente ed indiscussa soggettività giuridica pubblica degli enti territoriali diversi dallo Stato. 

Manifestamente infondate risultano, di conseguenza, le generiche censure di incostituzionalità della disposizione di cui all'art. 11 cit., nella sua corretta accezione, sol che si consideri, a parte la diversità delle situazione poste a raffronto, come le ragioni di opportunità giustificanti la disposizione, individuate nella scarsa rilevanza economica delle prestazioni in questione , a fronte delle spese di gestione dei relativi rapporti, non possano considerarsi del pari sussistenti con riferimento agli enti territoriali minori, segnatamente per piccoli comuni come quello di Bisaccia, per i cui bilanci anche canoni, censi, livelli et simili a di modesto importo, ove riferiti ad una pluralità di soggetti, possono assumere rilevanza economica, considerata anche la più agevole ed immediata possibilità, nel contesto locale, delle relative riscossioni. 

Quanto al secondo motivo, è sufficiente considerare che il richiamo alla L.R. Campania 17 marzo 1981, n. 11 risulta del tutto inconferente ai fini della dedotta, in sede di appello, questione di spettanza delle prestazioni patrimoniali in questione, essendo l'oggetto della relativa disciplina costituito non da qualsiasi rapporto di natura enfiteutica, o similare, comunque facente capo ai comuni, bensì soltanto da quelli relativi a terreni oggetto di usi civici, la cui permanente titolarità a detti enti, peraltro, non viene posta in discussione dall'art. 2 (che ne postula ai commi 1 e 4 la relativa "appartenenza"), essendo soltanto prevista una procedura (commi 6 - 10) devoluta alla Regione, senza alcun trasferimento della relativa titolarità, per le eventuali liquidazioni, scioglimento di promiscuità, verifica delle occupazioni e relative legittimazioni. 

Pertanto la dedotta censura, con la quale si lamenta l'omesso esame del merito della questione da parte del giudice di appello, difetta di interesse, considerato che tale esame non avrebbe potuto condurre ad alcun approdo utile alla tesi dell'appellato, deducente la sussistenza dell'indebito pagamento, sotto il diverso profilo ex parte creditoris, che si assume equiparabile a quello oggettivo. 

Palesemente inammissibile è infine il terzo motivo, in quanto non rispondente ad alcun modulo legale ex art. 360 c.p.c., nè al precetto di cui all'art. 366 bis c.p.c.. 

Il ricorso va conclusivamente respinto, con il carico delle spese per la soccombenza. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio al controricorrente, in misura di Euro 1.200,00, di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge. 

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2014. 

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014

1/17/2014

La Comunità torna protagonista

Avviato l'iter per costituire il Comitato per l'amministrazione dei Beni civici nel Comune di Prato Carnico (UD). 
Consegnata in Municipio l'istanza formale dei compaesani di Baselia, Tredolo e Vico.
1) Conservare e promuovere il proprio patrimonio economico ed ambientale. 
2) Rilanciare le tradizionali forme di gestione agro-silvo-pastorale, in un’ottica di equità intergenerazionale e di rinnovabilità delle risorse.
3) Sviluppare le funzioni sociali, economiche e ambientali e le peculiari caratteristiche della Proprietà collettiva.
Sono i tre obiettivi che la Comunità di Forni di Sotto si prefigge di perseguire attraverso la costituzione del suo Comitato per l’amministrazione dei Beni civici
Al termine di un lungo periodo di preparazione, confronto e approfondimenti, animato dal gruppo “Fornesi per gli Usi civici”, un’affollata assemblea, convocata nella sala consiliare del municipio il 27 dicembre, ha stabilito ufficialmente di richiedere all’Amministrazione comunale la convocazione delle elezioni, previste dalla legge statale 278/1957 e regolamentate dal decreto del presidente della Regione 68/2011. 
L’istanza, sottoscritta da decine di compaesani delle borgate di Baselia, Tredolo e Vico, sottolinea che la decisione della Comunità di ritornare «in possesso delle prerogative di indirizzo e di gestione dei propri Beni civici» è animata dalla volontà di realizzare compiutamente i «princìpi costituzionali di sussidiarietà e solidarietà», nel pieno rispetto «della normativa vigente e in un rapporto di costruttiva collaborazione con il Comune di Forni di Sotto, con le Comunità e con i Comuni limitrofi, nonché con tutte le istituzioni preposte alla cura e alla valorizzazione del territorio montano». 
Il documento è stato ufficialmente consegnato in Comune il 2 gennaio e poi inviato al Commissariato regionale degli Usi civici, al Servizio regionale “Libro fondiario e Usi civici”, nonché al Coordinamento regionale della Proprietà collettiva, che fin dall’inizio ha sostenuto il percorso della Comunità di Forni di Sotto, consolidando una collaborazione iniziata negli anni Novanta, quando operava il Comitato civico ecologico di Maria Colmano. 
Le Terre collettive delle popolazioni di Baselia, Tredolo e Vico assommano all’incirca a 6 mila 900 ettari di boschi, pascoli e montagne, dei quali 3 mila compresi all’interno del Parco delle Dolomiti friulane e proclamati dall’Unesco “Patrimonio dell’umanità”. 
Il riconoscimento legale di tale proprietà indivisa della collettività fornese (preziosa eredità dei primi colonizzatori della vallata) risale al 1976, quando è stato emesso il Bando del Commissario regionale agli usi civici n. 12, reso esecutivo in data 2 marzo 2000. 

11/11/2013

Sentenza 576/2012 Corte d'Appello di Bari: canoni di legittimazione dovuti

La Corte d'Appello di Bari, con sentenza 576 dell'08/05/2012 ha rigettato il ricorso contro il pagamento di canoni di natura enfiteutica imposti con ordinanza di legittimazione nel Comune di Apricena (Fg), confermando la Sentenza di primo grado del Tribunale di Lucera - Sezione Distaccata di Apricena n. 161/2010.

L'appellante chiedeva l'estinzione del debito:
- per estinzione del diritto livellario ai sensi della legge n. 16 del 1974;
- perchè il Comune non poteva aumentare i canoni senza il rispetto della legge 607/1966 e della legge 1138/1970.

L'appellante eccepiva inoltre l'acquisto in piena proprietà del terre in oggetto per intervenuta usucapione.

Sunto del dispositivo:
L'appello è ammissibile, e infondato nel merito.

La Sentenza della Cassazione 2904/1962 ha chiarito quanto riportato sul glossario usi civici alla voce "Ricognizione del proprio diritto".

Circa la legge 16/1974 (oggi abrogata dalla legge 133/2008), "detta norma, non è applicabile ai Comuni concedenti, i quali non compaiono nella elencazione della norma, la quale, avendo carattere eccezionale, non può essere estesa oltre ai casi in essa espressi".

Circa la rivalutazione del canone di legittimazione, con le Sentenze della Corte Costituzionale 143/1997 - 406/1988 - 145/1973 viene meno il riferimento alla qualifica catastale del 1939, "né l'appellante può dolersi in questa sede in ordine alla procedura con la quale i canoni enfiteutici sono stati aumentati, atteso che, come ha osservato l'appellato, l'appellante non ha impugnato la delibera della Giunta Comunale n.... del ..., con cui è stato approvato l'elenco dei legittimari delle terre di uso civico, ed è stato, altresì, approvato l'aggiornamento del canone".

Circa l'usucapione, viste le Sentenze della Cassazione n. 323/1973 e 4231/1976, "in assenza di prova della interversio possessionis, l'appellante non può invocare l'acquisto per usucapione, né può fondatamente sostenere che il mancato pagamento dei canoni enfiteutici per lungo tempo abbia mutato il titolo del possesso".

L'appello va, quindi respinto. Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

In definitiva, dopo l’Ordinanza del Tribunale di Potenza del 29/03/2007, l’Ordinanza del Tribunale di Matera del 30/09/2008 (con cui sono state rigettate le istanze di sospensione degli avvisi di pagamento e delle ingiunzioni), l'Ordinanza del Tribunale di Melfi del 13/11/2008, la Sentenza 161/2010 del Tribunale di Lucera, anche la Sentenza 576/2012 della Corte d'Appello di Bari ha confermato il diritto imprescrittibile della collettività di esigere, dai legittimatari di terre civiche, un giusto ed equo canone di legittimazione, condannando alle spese e sottolineando che, circa l'entità del canone,  andava impugnata la delibera con cui è stato approvato.

Si informa che copia integrale della sentenza 576 dell'08/05/2012 è disponibile presso la Corte d'Appello di Bari e che, dietro semplice richiesta all’indirizzo email demaniocivico@gmail.com, verrà spedita a tutti coloro che vorranno esaminare i dettagli del dispositivo. Si consiglia a tutti di leggerla attentamente in quanto chiarisce definitivamente la questione.