7/21/2014

Incostituzionale l'art.1 della LR della Sardegna 19/2013

La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 210 depositata lo scorso 18/07/2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della Legge Regionale della Sardegna 2 agosto 2013, n. 19 che:
1) non garantiva allo Stato la possibilità di far valere la propria competenza a tutelare il paesaggio,
2) conferiva un'indiscriminata potestà ai Comuni nei processi di "transazione giurisdizionale a chiusura di liti o cause legali in essere", sostituendoli di fatto al Commissario agli Usi Civici.





7/19/2014

Usi Civici: nuova proposta di legge regionale in Campania

Presentata il 20/03/2014 in Campania una nuova proposta di legge sul "Regime urbanistico dei terreni di Uso Civico" (Reg.Gen. 513. Esame IV comm. - Parere II comm.).

Qui il LINK alla proposta di legge sul sito del Consiglio Regionale della Campania.

Qui la nota del 28/03/2014 del Presidente del Consiglio Regionale con cui si assegna la pdl alla IV Commissione per l'esame e alla II Commissione per il parere, la nota di presentazione della pdl, il testo della pdl e la relazione esplicativa.

Ecco il testo della Proposta di legge “Regime urbanistico dei terreni di uso civico”:

Art. 1
Prescrizioni ai comuni in sede di pianificazione.
La presente legge disciplina la redazione dei Piani urbanistici comunali (Puc) in presenza di terreni di proprietà collettiva e di uso civico gestiti da comuni, frazioni di comuni, università od altre associazioni agrarie comunque denominate, al fine di perseguire la conservazione degli ambiti naturali ed il miglioramento della qualità della vita.
La pianificazione paesaggistica determina le prescrizioni, dirette alla salvaguardia delle zone di proprietà collettiva e di uso civico in vista del preminente interesse alla conservazione della loro destinazione naturale, alle quali i comuni sono tenuti a conformare i loro strumenti urbanistici.

Art. 2
Criteri da osservare nella formazione del piano urbanistico comunale.
I comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici strutturali e loro varianti sono tenuti ad osservare i seguenti criteri:
a) Il Puc è elaborato tenendo conto della destinazione delle zone di proprietà collettiva e di uso civico in conformità alla loro classificazione per garantire la conservazione dei diritti civici e della forma originaria del territorio, in quanto elementi strutturali del territorio così come definiti dal comma 3 lettera a) della Legge Regionale del 22 dicembre 2004 n. 16 "Norme sul governo del territorio"
b) la destinazione a scopo edificatorio di qualsivoglia natura delle zone di proprietà collettiva e di uso civico è esclusa salvo che il pubblico interesse e la necessità di un ordinato sviluppo urbanistico del comune, in assenza di altre possibili alternative, non richiedano la devoluzione ad uso edificatorio di talune delle zone medesime e sempre che sussista la possibilità della conservazione ed espansione dell'uso civico in altri ambiti territoriali del comune, in modo da assicurare al patrimonio antico l’originaria consistenza, in conformità al principio di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane”.
c) le richieste di modificazione negli strumenti di pianificazione territoriale della destinazione delle zone di proprietà collettiva e di uso civico sono motivate e documentate in relazione ai principi ed ai limiti di cui precedente punto b), ed sono approvate dalla Giunta regionale competente in materia di assetto paesaggistico e territoriale;
d) le norme di attuazione dei Puc devono contenere specifiche disposizioni che disciplinano le zone di proprietà collettiva di uso civico, con la finalità di preservare i diritti civici in conformità alla loro natura.
La Giunta Regionale è obbligatoriamente sentita ed esprime parere e prescrizioni vincolanti sugli indirizzi di piano, prima dell'adozione del Puc o di sue varianti che interessino zone di proprietà collettiva e di uso civico o sulle quali siano pendenti controversie o esistano pretese di uso civico.
Gi Enti interessati se prevedono la destinazione ad uso edificatorio o per servizi di terreni di proprietà collettiva e di uso civico gestiti da comuni, frazioni di comuni, università od altre associazioni agrarie comunque denominate, devono, preliminarmente all’adozione del Puc o sue varianti, richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 "Legge di riordinamento degli usi civici nel Regno", ferma restando l’applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza.
La Regione si pronuncia entro il termine di giorni novanta, sulle richieste di autorizzazione di cui al comma 3 con le modalità disciplinate dalla Giunta regionale al momento della definizione degli indirizzi di assetto paesaggistico e territoriale e delle destinazioni d'uso ammissibili per le terre gravate da usi civici. Gli enti interessati non possono, comunque, procedere al mutamento di destinazione o all'alienazione di terreni di proprietà collettiva e di uso civico prima della definizione del procedimento di verifica del Puc, ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica.

Art. 3
Documentazione del piano.
I comuni redigono gli strumenti urbanistici previa analisi del territorio, sulla base della documentazione e degli accertamenti necessari, dai quali risultano le aree e gli immobili di proprietà comunale disponibile, indisponibile e demaniale, degli enti pubblici e quelli di proprietà collettiva e di demanio di uso civico appartenenti ai comuni, frazioni di comuni, università ed altre associazioni agrarie comunque denominate.
Per la verifica delle aree suddette e l'elaborazione dell'analisi territoriale i comuni si avvalgono del proprio ufficio tecnico. Se ricorrono le condizioni di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” i comuni possono nominare tecnici iscritti all’Elenco dei Periti Istruttori Demaniali – di cui all’art. 11 Legge Regionale 17.03.1981, n. 11.
I comuni approvano l'analisi del territorio di cui al comma 1 in sede di adozione dello strumento urbanistico, la cui documentazione è integrata da attestazione comunale sulla eventuale esistenza di gravami di usi civici. La conservazione dei dati relativi alla verifica delle aree suddette ed all'elaborazione dell'analisi territoriale avviene anche mediante sistemi informatici ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale"
I certificati di destinazione urbanistica riportano l’indicazione in ordine alla eventuale sussistenza di usi civici.

Art. 4
Norme per l'autorizzazione al mutamento di destinazione.
Il Consiglio Comunale richiede l’autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione o alla definitiva alienazione, di cui all’art. 12 della legge n. 1766/1927, assicurando il minore impatto sulle esigenze di tutela dell’ambiente e di conservazione della forma originaria del territorio presidiate dal vincolo di uso civico, con motivata deliberazione in conformità degli indirizzi di assetto paesaggistico e territoriale e delle destinazioni d'uso ammissibili per le terre gravate da usi civici definiti dalla Giunta regionale.
Prima di produrre la richiesta il Consiglio Comune deve espletare procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione dei soggetti interessati , nel rispetto dei pricipi della pubblicità, imparzialità, trasparenza e non discriminazione.
Il mutamento della destinazione d’uso temporaneo o definitivo per terreni di proprietà collettiva e di uso civico di cui alla categoria sub a) dell’art.11 della legge n.1766 del 1927 (terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente) è autorizzabile, se gli stessi ricadano anche in aree sottoposte a vincoli imposti da leggi statali e regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone protette speciali, previo l’assenso o le autorizzazioni delle autorità preposte. In ogni caso l’autorizzazione al mutamento di destinazione oppure alla alienazione non comporta il venir meno del vincolo paesaggistico di cui al d.lgs. n. 42/2004, che continua a permanere sulle aree oggetto dei relativi provvedimenti.
4. Se il trasferimento di un terreno appartenente alla categoria b) dell’art. 11 della legge n. 1766/1927, è stato effettuato con atto pubblico o equivalente di compravendita registrato e trascritto, in assenza delle condizioni previste dall’art. 21 comma 3 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordino degli usi civici, il possessore ha facoltà di legittimare a titolo oneroso la propria posizione in analogia a quanto previsto dall’art. 9, comma 2, della medesima legge, sempre che ricorrano i requisiti contemplati dallo stesso art. 9. Anche in questo caso - come in generale in tutti i casi di concessa legittimazione - sui terreni oggetto di trasferimento continua a permanere il vincolo paesaggistico di cui al d.lgs. n. 42/2004.
5. La richiesta di legittimazione del possessore è corredata dalla copia autentica dell'atto di compravendita e dalla documentazione concernente il profilo tecnico, urbanistico, edilizio, ambientale e fiscale secondo la normativa vigente.

Art. 5
Corrispettivi e canoni d’uso.
La Giunta regionale della Campania definisce i criteri generali per la determinazione dei canoni di uso e analoghi oneri e dei corrispettivi del godimento dei terreni di proprietà collettiva e di uso civico, in base al prezzo dell’unità fondiaria realizzabile in libera contrattazione. Le somme derivanti dai canoni di uso e analoghi oneri devono essere destinate ad una delle seguenti finalità:
a) all'acquisizione di nuovi terreni di proprietà collettiva e di uso civico;
b) alle spese per la manutenzione e gestione o allo sviluppo socio-economico dei terreni di proprietà collettiva e di uso civico;
c) alle spese per gli accertamenti e le verifiche demaniali.
Per la determinazione del capitale di affrancazione si rinvia alle norme del codice civile in materia di enfiteusi in quanto compatibili.

Art. 6
Opere pubbliche e di pubblica utilità.
Le opere pubbliche e di pubblica utilità realizzate senza titolo, ossia senza l’autorizzazione di cui all’art. 12 della legge n. 1766/1927, su terreni gravati da usi civici appartengono per il generale principio dell’accessione di cui all’art. 934 codice civile, al demanio civico e di proprietà collettiva e di uso civico del Comune. Il Consiglio Comunale con propria deliberazione dichiara l’attribuzione al demanio civico e di proprietà collettiva e di uso civico del Comune delle opere pubbliche e di pubblica utilità realizzate senza titolo su terreni gravati da usi civici, previa adeguata istruttoria ed accertamenti eseguiti dal locale Ufficio Tecnico.
La Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere delle Commissioni del Consiglio Regionale competenti, può disporre la sclassificazione dal demanio civico di proprietà collettiva e di uso civico e conseguente sdemanializzazione e riclassificazione non retroattiva al patrimonio indisponibile dell’Autorità/Ente che utilizza il bene immobile.
Nei casi di cui al comma 2 si applica il vincolo di destinazione al soddisfacimento di altri fini pubblici e bisogni pubblici dei terreni gravati da usi civici che abbiano perduto l’attitudine all’esercizio degli usi civici ed alla conservazione della forma originaria del territorio in conseguenza del venir meno in modo definitivo ed irreversibile dei caratteri fisici che assicuravano la destinazione ad usi civici a causa della realizzazione di opere pubbliche e di pubblica di cui al comma 1, sempre che le nuove destinazioni, volte al soddisfacimento di altri fini pubblici e bisogni pubblici dei terreni gravati da usi civici, rappresentino un reale beneficio per la generalità degli abitanti, fatta salva l’applicazione della normativa statale e regionale in materia di governo del territorio e di assetto paesaggistico e territoriale.
La perdita dell’attitudine all’esercizio degli usi civici ed alla conservazione della forma originaria del territorio anche in rapporto alla tutela ambientale ed alla salvaguardia dell’ambiente, è accertata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione sorretta da adeguata istruttoria eseguita dall’Ufficio comunale competente.
Nella stessa motivata deliberazione di cui al comma 4 il Consiglio Comunale può stabilire la conservazione con efficacia non retroattiva in luogo della demolizione delle opere pubbliche e di pubblica utilità di cui al comma 1, per utilizzazione ai fini pubblici a motivo della esistenza di prevalenti interessi pubblici di rilievo costituzionale che devono essere puntualmente specificati e sempre che le opere pubbliche e di pubblica utilità non contrastino con rilevanti interessi urbanistici o ambientali o di governo del territorio.
Nella deliberazione di cui al comma 4, il Consiglio Comunale formula la richiesta di sclassificazione e conseguente sdemanializzazione con contestuale riclassificazione al patrimonio indisponibile dell’Autorità/Ente che utilizza il bene immobile, indicando gli altri fini pubblici e bisogni pubblici a cui deve essere vincolata la destinazione dei suddetti terreni, previa acquisizione della autorizzazione paesaggistica, resa ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, dal Soprintendente territorialmente competente e previa acquisizione di autorizzazione da parte della Autorità preposta alla tutela del vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 ed alla L.R. n. 11/1996, fatta salva la normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza. Nella medesima motivata deliberazione contenente la richiesta di sclassificazione ed ai fini della stessa ammissibilità della domanda il Consiglio Comunale deve accertare e dichiarare che le nuove destinazioni, volte al soddisfacimento di altri fini pubblici e bisogni pubblici dei terreni gravati da usi civici, rappresentano un reale beneficio per la generalità degli abitanti, stabilendo l’indennizzo che l’Autorità/Ente che utilizza il bene immobile deve corrispondere nel caso in cui il procedimento si perfezioni con la sdemanializzazione, riclassificazione e conservazione in luogo della demolizione delle opere di cui al comma 1, al fine di assicurare al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni.
Il Comune è onerato degli adempimenti di trascrizione e voltura nei registri immobiliari delle suddette deliberazioni che incidono sulla qualitas soli e sulla destinazione ex lege dei terreni gravati di usi civici.

Art. 7
Affrancazione
E’ confermata la sospensione dei procedimenti di ripartizione-quotizzazione delle terre di categoria B, di cui all'articolo 11 dalla legge n. 1766/1927 ed al R.D. n. 332/1928, prevista all’art. 3 della legge regionale 17 marzo 1981, n. 11 "Norme in materia di usi civici", a tempo indeterminato fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia.
La competenza a disporre l’affrancazione delle terre che siano già state oggetto di provvedimenti di ripartizione- quotizzazione intervenuti sia precedentemente sia susseguentemente alla legge n. 1766/1927 è attribuita ai Comuni, che vi provvedono dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge regolatrice del rapporto all’epoca in cui esso è sorto, e nel caso di provvedimenti di ripartizione-quotizzazione successivi all’entrata in vigore dalla legge n. 1766/1927, previo accertamento delle migliorie di cui all’art. 21 della medesima legge ad opera degli Uffici della Giunta regionale della Campania territorialmente competenti per materia.

Art. 8
Norma finanziaria.
La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 9
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino regionale della Campania.

Notizie circa la presentazione della pdl: qui e qui.

7/17/2014

Testo consigliato: IL CODICE DEGLI USI CIVICI 2014

ISBN 978-88-6907-042-6
RACCOLTA - CDX04
FORMATO PDF - € 20,00
Si segnala un interessante testo: "IL CODICE DEGLI USI CIVICI 2014 - guida normativa e raccolta giurisprudenziale", edizione 20 Giugno 2014, editore Exeo, collana Codex diretta da Paolo Loro.

Raccolta dei provvedimenti di rango normativo ed attuativo in materia di usi civici e antiche regole. Tutti i testi sono presentati nel testo vigente e coordinato che ne assicura la corretta lettura nel contesto delle numerose modifiche intervenute nel tempo, mediante una rigorosa annotazione redazionale. Il compendio di giurisprudenza a corredo del corpus normativo completa efficacemente la panoramica giuridica sull'intera materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.

Ulteriori info:


Sommario:

normativa

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI DELEGATI TECNICI, AGLI ISTRUTTORI ED AI PERITI INCARICATI DELLE OPERAZIONI DI RIORDINAMENTO DEGLI USI CIVICI NEL REGNO

RIORDINAMENTO DEGLI USI CIVICI NEL REGNO

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI USI CIVICI

COSTITUZIONE DEL COMUNE DI «SABAUDIA» NELL'AGRO PONTINO

MODIFICAZIONI ALLA COMPETENZA DEL COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI IN SARDEGNA. 

ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN MATERIA DI USI CIVICI

MODIFICAZIONI ALLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEI COMMISSARIATI PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI, CON SEDE IN TRIESTE, VENEZIA, MILANO, BOLOGNA, ROMA E NAPOLI

TRASFERIMENTO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO DALLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI CON SEDE IN TRIESTE A QUELLO CON SEDE IN VENEZIA CHE COMPRENDE LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA, ROVIGO, TREVISO, VENEZIA, VERONA E VICENZA. 

AUMENTO DELL'INDENNITÀ SPETTANTE AI COMMISSARI, AI COMMISSARI AGGIUNTI ED AGLI ASSESSORI ADDETTI AI COMMISSARIATI PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI. 

NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE 

USI CIVICI - PROVVEDIMENTI DI LEGITTIMAZIONE - MODALITÀ DI TRASCRIZIONE 

DISCIPLINA DELLE REGOLE, DELLE PROPRIETÀ COLLETTIVE DELL’ALTOPIANO DI ASIAGO E DEGLI ANTICHI BENI ORIGINARI DI GRIGNANO POLESINE

NORME IN MATERIA DI USI CIVICI 

PIANO TERRITORIALE REGIONALE 

DISCIPLINA ORGANICA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AGRO-ALIMENTARE, FORESTALE, DI CACCIA E DI PESCA NEL TERRITORIO REGIONALE 

ATTRIBUZIONE AI COMUNI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI 

PROROGA DELLE CAMBIALI AGRARIE ED ALTRE NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA NORME IN MATERIA DI USI CIVICI 

REGIME URBANISTICO DEI TERRENI DI USO CIVICO E RELATIVE NORME TRANSITORIE 

NORME IN MATERIA DI USI CIVICI 

NUOVA DISCIPLINA DELL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DI USO CIVICO 

NORME URGENTI IN MATERIA DI USI CIVICI, DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA, DI BENI PAESAGGISTICI E DI IMPIANTI EOLICI 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI 

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA IN MATERIA DI USI CIVICI, CONSORTERIE E PROMISCUITÀ PER CONDOMINI AGRARI E FORESTALI 


giurisprudenza

DEMANIO E PATRIMONIO --> ANTICHE REGOLE

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> COMPATIBILITÀ CON USI CIVICI

DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI

DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> AFFRANCAZIONE

DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> APPROVAZIONE

DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> CANONI

DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> COMMISSARIO LIQUIDATORE

DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> COMPETENZE COMUNALI

DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> COMPETENZE REGIONALI

DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> COMPETENZE STATALI

DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> COMUNIONE LEGALE

DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> CONTROVERSIE TRA PRIVATI

DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> ESTINZIONE CON LEGGI SPECIALI

DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> INEDIFICABILITÀ

DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> LEGITTIMAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> MUTAMENTO DESTINAZIONE D'USO

DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> RAPPORTO CON IL DEMANIO

DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> RAPPORTO CON LA REGOLA

DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> REGIME GIURIDICO

DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> REINTEGRA

DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> USO CIVICO DI PESCA

DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> UTILIZZO ESCLUSIVO

DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> VINCOLO PAESAGGISTICO EX LEGE

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ANTICHE REGOLE

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SANZIONI --> USI CIVICI

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> USI CIVICI

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> USI CIVICI

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> SENTENZE COMMISSARIO LIQUIDATORE USI CIVICI

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> PROGETTO LIQUIDAZIONE USI CIVICI

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> USI CIVICI

TITOLO EDILIZIO --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI ENERGETICI --> FONTI RINNOVABILI --> USO CIVICO


7/09/2014

Il Tribunale di Roma smentisce la Circolare 2/2004 dell'Agenzia del Territorio: le affrancazioni vanno trascritte e non semplicemente annotate


Con Ordinanza del 27/04/2006 (Presidente e Relatore Scotti) il Tribunale di Roma smentisce le interpretazioni a cui giunge la Circolare 2/2004 dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) circa la trascrizione delle affrancazioni dei canoni imposti ai sensi dell'art. 10 della Legge 1766/1927 con le Ordinanze di Legittimazione: va trascritto (e non semplicemente annotato) l'atto con il quale ha luogo l'affrancazione.

I fatti:
- l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Roma 2, in data 28/10/2005, rifiutò la trascrizione  (art. 2643 comma 1 del Codice Civile) di un atto di affrancazione ritenendo che si dovesse piuttosto procedere alla semplice annotazione a norma dell'art. 2655 comma 2 del Codice Civile; il rifiuto era motivato dalla qualificazione della fattispecie come espansiva del diritto di proprietà già riconosciuto agli ex-enfiteuti secondo l'interpretazione contenuta nella circolare amministrativa n. 2 del 2004 dell'Agenzia del Territorio;
- con ricorso depositato il 29/11/2005 il notaio rogante ha chiesto che il Presidente del Tribunale di Roma ordini la trascrizione degli atti stipulati il 03/10/2005 ai sensi dell'art. 2643 comma 1 del Codice Civile;
- accogliendo il ricorso, il Presidente del Tribunale di Roma ordina la trascrizione a norma dell'art. 2643 comma 1 n. 7 del Codice Civile.

Qui il testo completo dell'Ordinanza del Tribunale di Roma del 27/04/2006 con brevi note (pag. 2) in materia di affrancazione di Gabriele Sciumbata.

6/25/2014

02/07/2014 Potenza: Convegno Usi Civici

Si terrà il prossimo 02/07/2014 alle ore 9.30 presso il Park Hotel (Raccordo Autostradale Basentana) a Potenza il Convegno su "USI CIVICI E PROPRIETA’ COLLETTIVE NELLA REGIONE BASILICATA".

Programma
Ore 9:30 Registrazione dei partecipanti

Ore 10:00 Saluti
Piergiorgio Quarto (Presidente Regionale Coldiretti Basilicata)

Ore 10:15 Introduzione a cura del moderatore
Angelo Milo (Direttore Regionale Coldiretti Basilicata)

Ore 10:30 Relazioni
Fabrizio Marinelli (Università dell’Aquila)
“Gli usi civici tra storia e diritto”

Giuseppe Di Genio (Università di Salerno)

Severino Romano (Università degli Studi della Basilicata)
“I riflessi dell’affrancazione e della legittimazione sugli aiuti comunitari”

“L’istituto del commissario agli usi civici”

Fernanda Cariati (Dirigente Dipartimento Politiche Agricole e Forestali Regione Basilicata)

Conclusioni
Marcello Pittella (Presidente Giunta Regionale della Basilicata)

Obiettivi: Approfondimento sui limiti, la rilevanza e la portata costituzionale, soprattutto ai fini di una tutela effettiva di un istituto alquanto difficile ed interdisciplinare nel panorama degli studi giuridici quale quello degli usi civici e delle proprietà collettive.



6/23/2014

Ripristinate TUTTE LE ESENZIONI della Legge 692/1981

Con Legge n. 89 del 23 giugno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014 è stato approvato il disegno di legge di conversione n. 2433 (conversione in legge del D.L. 24/04/2014, n. 66) con cui si ripristina completamente l'esenzione totale per tutti gli atti previsti dalla Legge 692/1981 e si confermano le esenzioni di cui all'art. 40 della Legge 1766/1927.

Nell'allegato della Legge 89/2014 si legge: "All'articolo 5: dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1º dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766"»".

Ne consegue che sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuita' tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e relativo regolamento di esecuzione RD 332/1928 (quindi anche affrancazioni, alienazioni, conciliazioni, mutamenti di destinazione d'uso, quotizzazioni, ordinanze di reintegra, trasformazioni in enfiteusi perpetua) sono esenti da tasse di bollo e registro e da altre imposte (esenzione totale come confermato con Interpello ADE 21182/2003, Circolare ADT 2/2004, Risoluzione ADT 1/2006, Risoluzione ADT 2/2008).

6/20/2014

Risoluzione 64/E dell'Agenzia delle Entrate su affrancazioni

Con la Risoluzione 64/E del 20/06/2014 l'Agenzia delle Entrate conferma quasi integralmente, con qualche piccola modifica non rilevante, il testo della risposta del 09/06/2014 in riferimento all'interpello 954-136/2014-art.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 circa gli atti di affrancazione.

Pare sia stato comunque un lavoro del tutto inutile in quanto il 18/06/2014 la Camera dei Deputati, con votazione finale elettronica, ha approvato il disegno di legge di conversione n. 2433 (conversione in legge del D.L. 24/04/2014, n. 66) con cui si ripristina completamente l'esenzione totale per tutti gli atti previsti dalla Legge 692/1981. Si è in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.






6/12/2014

Resta l'esenzione totale solo per alcuni tipi di affrancazione, non per Legittimazioni e Alienazioni

L'Agenzia delle Entrate, con risposta del 09/06/2014 (AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0078227.09-06-2014-U) della Direzione Centrale Normativa - Settore Imposte indirette - Ufficio Registro e altri tributi indiretti, in riferimento all'interpello 954-136/2014-art.11, legge 27 luglio 2000, n. 212, ha confermato che gli "atti di affrancazione ... possono beneficiare del regime di esenzione previsto dall'art.2 della legge n. 692 del 1981".
Si legge: "la soppressione disposta dal citato articolo 10, comma 4, trova applicazione anche con riferimento alle operazioni contemplate dall'articolo 2, della legge n. 692 del 1981, qualora si realizzino un trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione di un diritto reale sugli stessi, a titolo oneroso".
Ovviamente non godranno dell'esenzione dall'imposta di registro gli atti di affrancazione di cui ai punti 1 (enfiteusi) e  2 (quotizzazioni ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 della Legge 1766/1927), le Ordinanze di Legittimazione e le Alienazioni poiché si va a costituire un diritto reale immobiliare di godimento (diritto di proprietà), infatti l'articolo 10 del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23 prevede una tassazione del 9% (minimo 1.000,00 euro) per gli "atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi".
Clicca qui per scaricare la risposta dell'Agenzia delle Entrate del 09/06/2014 (interpello 954-136/2014).

ATTENZIONE: NULLA E' PERDUTO
Nel Disegno di legge al Senato n. 1465 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria", in seguito alla Proposta di modifica n. 5.4 della Senatrice Stefania Pezzopane, è stato inserito ed approvato il comma 1-bis dell'art. 5 "All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1º dicembre 1981, n. 692, e dell'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766".

Tale Disegno di legge è stato approvato al Senato il 05/06/2014 ed ora è in corso di esame alla Camera, atto C. 2433. A pag. 65 il testo del comma 1.bis inserito.
Il provvedimento è stato esaminato nelle commissioni riunite V e VI il 10/06/2014. A pag. 40 del comunicato dell'ufficio di presidenza si legge "Il comma 1-bis dell'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, attraverso un'integrazione all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011 (federalismo municipale), ripristina alcune agevolazioni fiscali relative ai trasferimenti riguardanti restituzione di terre a comuni, scioglimenti e liquidazioni di usi civici nonché i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazioni di terre. In sintesi, a seguito delle modifiche recentemente introdotte dall'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, l'articolo 10 prevede che, a decorrere dal 2014, l'imposta di registro si applichi a tali trasferimenti nella misura fissa del 9 per cento. Se il trasferimento ha per oggetto la prima casa di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, l'aliquota è del 2 per cento. Il comma 2 dell'articolo 10 prevede che nei casi sopra elencati l'imposta non può, comunque, essere inferiore a 1.000 euro. Il comma 4 del medesimo articolo 10 prevede, in relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2, la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali. Segnala, al riguardo, come una prima deroga a tale eliminazione delle predette esenzioni sia stata disposta con il comma 608 della legge di stabilità 2014, il quale ha escluso dalla soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni vigenti le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (recate dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194). Successivamente l'articolo 13 del decreto-legge n. 47 del 2014 ha confermato le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione universale di Milano, Expo 2015. In tale quadro normativo il comma 1-bis dell'articolo 5 esclude dalla citata soppressione le esenzioni e agevolazioni tributarie riguardanti restituzione di terre a comuni, nonché scioglimenti e liquidazioni di usi civici (indicate dall'articolo 2 della legge n. 692 del 1981) e i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazioni di terre (di cui all'articolo 40 della legge n. 1766 del 1927)".
NON RESTA CHE ASPETTARE I FAMOSI 60 GIORNI PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 24/04/2014, N. 66: SCADENZA 23/06/2014 (qui il DOSSIER).


Aggiornamento del 12/06/2014: a pag. 186 dell'allegato 2 (documentazione depositata dal Governo) del disegno di legge C. 2433 (Sede referente - Commissioni V Commissione e VI Commissione) si legge "Articolo 5 comma 1-bis (Agevolazioni tributarie atti di affrancazione) La Commissione chiede che vengano forniti elementi di maggior dettaglio al fine di verificare l'assenza di sostanziali effetti di gettito dal ripristino dell'agevolazione in esame. Al riguardo, si evidenzia, che la stima è stata effettuata sugli atti del registro 2012, con le selezioni dei codici negozio indicati in sede di relazione tecnica, e dai quali è stato determinato un valore dichiarato che, come evidenziato in sede di relazione tecnica risulta essere di trascurabile entità".

Aggiornamento del 18/06/2014: "La Camera, con votazione finale elettronica, approva il disegno di legge di conversione n. 2433" (a pag. IX del resoconto sommario della seduta n. 248 di mercoledi 18/06/2014).

4/01/2014

Aprile 2014 - Notiziario Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva

Aprile 2014 - Notiziario Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva 

Un altro modo di possedere

All'interno:
- Pag.2: La Consulta nazionale delle Proprietà collettive: presentazione
- Pag.4: La Consulta al Salone del mobile di Milano
- Pag.5: Quante sono e dove si trovano le proprietà collettive?
- Pag.6: Collaborazione con la Rivista Energeo Magazine
- Pag.7: Occorre lavorare sui Piani di Sviluppo Rurale!!!
- Pag.8: I benefici fiscali delle proprietà collettive e l'attuazione del c.d. federalismo fiscale
- Pag.9: Una assemblea davvero importante
- Pag.9: Riceviamo dal Centro Studi dell'Università di Trento e pubblichiamo
- Pag.10: Lo STATUTO della Consulta Nazionale della proprietà collettiva
- Pag.12: Convocazione Assemblea Generale del 07/06/2014