11/01/2008

Legge 16 marzo 1931, n. 377

Legge 16 marzo 1931, n. 377
Norme per la coordinazione della legge sugli usi civici con quelle sulla bonifica integrale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° maggio 1931, n. 100.

Articolo 1
Nei territori soggetti a bonifica idraulica di prima categoria e a trasformazione fondiaria di pubblico interesse è riservata al Sottosegretario per la bonifica integrale l'approvazione del piano di massima e l'assegnazione alle due categorie previste dall'art. 11 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, delle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, frazioni di Comuni, Università ed altre Associazioni agrarie comunque denominate, in deroga anche alla disposizione dell'art. 3 n. 5, del R.D.L. 16 giugno 1927 n. 1071, sui Consigli provinciali dell'economia.
Allo stesso Sottosegretario compete pure di modificare i piani di massima approvati precedentemente alla pubblicazione della presente legge, di provvedere alle opere di sistemazione e trasformazione necessarie alla razionale costituzione di unità fondiarie ai fini dell'art. 13 della legge suddetta del 16 giugno 1927, n. 1766, e di compilare ad opere compiute il piano di ripartizione, che verrà trasmesso ai commissari regionali per i successivi provvedimenti di loro competenza.

Articolo 2
Limitatamente agli immobili ricadenti nell'Agro Pontino e di Piscinara, il Sottosegretario per la bonifica integrale può autorizzare la vendita parziale dei fondi di cui all'art. 1, quando sia necessario e conveniente investire il prezzo ricavato nella trasformazione della parte residua.

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