11/20/2008

LEGGE 22 luglio 1966, n. 607 - Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue.

Legge 22 luglio 1966, n. 607 (in Gazz. Uff., 6 agosto 1966, n. 195) - Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue. 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica 

Promulga 

la seguente legge: 

Art. 1.
I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiarie perpetue non possono comunque superare l'ammontare corrispondente del reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, rivalutato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356 [1]. 

I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura superiore sono ridotti al limite di cui al precedente comma, previo computo, quanto a quelli consistenti in una quantità fissa di derrate, dell'equivalente in denaro in base ai prezzi correnti al momento della entrata in vigore della presente legge, e, quanto a quelli consistenti in una quota di derrate, della somma in denaro calcolata, in base ai detti prezzi, sulla misura fissa corrispondente alla media delle quantità corrisposte nell'ultimo quinquennio. 

I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore non possono essere aumentati. 

L'affrancazione dei canoni e delle prestazioni si opera in ogni caso mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore, come sopra determinato, previo computo, limitatamente a quelli in natura, dell'equivalente in denaro, determinato ai sensi del secondo comma 1. 

Sono salve le condizioni di maggior favore per l'enfiteuta. 

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si fa riferimento alla qualifica catastale risultante al 30 giugno 1939 [2]. 

Art. 2.
La domanda giudiziale di affrancazione, qualunque ne sia il valore, si propone con ricorso al Pretore competente per territorio ai sensi dell'art. 21 del Codice di procedura civile. Il ricorso deve contenere con ogni altro elemento utile: 1) il nome e cognome, la residenza o il domicilio o la dimora di colui al quale è stata in precedenza corrisposta la prestazione, nonchè di colui che sia ritenuto titolare della prestazione, se trattasi di persona diversa. Se trattasi di persona giuridica, il ricorso deve contenere la denominazione di essa, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 2) la descrizione dell'immobile, l'estensione, la denominazione catastale e almeno tre confini. 

Al ricorso sono allegati: le quietanze e qualsiasi altro atto o documento relativi alla prestazione e, in mancanza, l'atto di notorietà sulla esistenza della prestazione e sull'importo di essa, nonchè il certificato storico catastale dell'immobile ed i certificati delle iscrizioni e trascrizioni riferentisi all'ultimo ventennio. 

Art. 3. 
Il Pretore, con proprio decreto, fissa la udienza di comparazione personale delle parti davanti a sè, ordinando che il ricorso e il decreto siano notificati anche a chi, a suo giudizio, sulla scorta delle notizie e della documentazione di cui all'articolo precedente, risulti interessato al ricorso stesso, compreso il creditore ipotecario. 

L'udienza di comparizione deve aver luogo in ogni caso non oltre il 60° giorno dalla data di presentazione del ricorso. 

Art. 4. 
Il Pretore, nella prima udienza deve cercare di conciliare le parti ai sensi dell'art. 185 del Codice di procedura civile. 

In caso di mancato accordo, il Pretore, inteso se del caso un consulente tecnico, determina la somma, che il ricorrente deve depositare in conto corrente presso l'ufficio postale del comune sede della Pretura competente, quale capitale di affranco. 

Dalla data del predetto deposito resta sospeso il pagamento del canone o delle prestazioni al concedente. 

In base alla quietanza attestante l'avvenuto deposito, il Pretore dispone, con ordinanza non revocabile dalla stessa Autorità, l'affrancazione del fondo, dando sommariamente atto nel provvedimento motivato delle osservazioni, delle riserve e delle eccezioni delle parti. 

Il Pretore ha facoltà di ordinare l'iscrizione di ipoteca giudiziale a favore del concedente e per l'ammontare che riterrà opportuno. 

Il Cancelliere provvede, entro quindici giorni dalla data dell'ordinanza del Pretore, a far trascrivere l'ordinanza stessa presso il competente Ufficio dei registri immobiliari. 

Art. 5. 
Il capitale di affranco determinato dal Pretore non può superare in ogni caso il limite di cui all'art. 1 della presente legge. 

L'affrancante è tenuto alla sua eventuale integrazione, se legalmente richiesta e dovuta ai sensi del comma quinto del presente articolo. 

L'ordinanza, prima della trascrizione, dev'essere notificata alle persone di cui agli articoli 2 e 3 a cura del ricorrente. 

Intervenuta la notifica, l'enfiteusi o la prestazione fondiaria si estingue nei confronti di chiunque. 

Entro tre mesi dalla avvenuta notifica della ordinanza di affranco, chi vi ha interesse può adire la Sezione speciale per i contratti agrari del Tribunale competente per territorio per la contestazione del diritto dell'affrancazione, per la riduzione o l'integrazione del capitale di affranco e per l'attribuzione dell'intera somma o di parte di essa. 

La sentenza che decide definitivamente la controversia è annotata in margine alla trascrizione dell'ordinanza di affranco. 

Le spese di giudizio presso la predetta Sezione del Tribunale saranno a carico della parte soccombente. 

Art. 6. 
Trascorsi i tre mesi senza che sia proposta domanda giudiziale ai sensi dell'articolo precedente, le eccezioni e le riserve di cui all'art. 4, relative all'integrazione o alla riduzione del prezzo di affrancazione e al diritto di affrancare, si intendono definitivamente abbandonate tra le parti. 

Il Pretore, con suo decreto ordina, a richiesta di parte, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale. Il decreto del Pretore è annotato a fianco della ordinanza di affrancazione. 

Art. 7. 
Trascorsi i tre mesi senza che sia stata proposta domanda giudiziale ai sensi dell'art. 6, o dal passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia, lo svincolo del capitale di affranco si ottiene con ricorso al Pretore, anche disgiuntamente per quota parte di esso, ove si tratti di più aventi diritto. 

Art. 8. 
Nell'art. 972 del Codice civile sono soppressi il secondo ed il terzo periodo dell'ultimo comma. 

Art. 9. 
Nell'art. 973 del Codice civile sono soppresse le parole: "eccettuato il caso in cui, a norma dell'articolo precedente, la domanda di devoluzione preclude l'affrancazione". 

Art. 10. 
In deroga alle vigenti norme fiscali, nel procedimento pretorio previsto dalla presente legge, tutti gli atti e tutti i documenti sono in esenzione da bolli, proventi e diritti di ogni specie. 

I diritti e gli onorari dei procuratori legali [3], degli avvocati e dei consulenti sono ridotti alla metà. 

Art. 11. 
Agli affrancanti coltivatori diretti potranno essere concesse tutte le agevolazioni previste dalle disposizioni sulla proprietà contadina di cui alla legge 1° febbraio 1956, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 12. 
I mutui a tasso normale o a tasso agevolato potranno essere concessi agli affrancanti coltivatori diretti, singoli o associati, anche nel corso della procedura di affrancazione. 

In tal caso, l'affrancante che intenda avvalersi del mutuo dovrà rilasciare apposite deleghe con le quali si autorizzano: a) l'Istituto di credito a versare direttamente nel conto corrente dell'Ufficio postale del Comune sede della Pretura competente la somma mutuata a totale o parziale copertura della somma determinata dal Pretore quale capitale di affranco; b) l'Ufficio postale di cui alla lettera a) a restituire all'Istituto di credito la predetta somma qualora l'affrancazione, per qualsiasi motivo, non abbia avuto luogo o sia stata revocata. 

Art. 13.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche: a) ai rapporti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio, previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327; b) ai rapporti a miglioria analoghi, per contenuto e caratteristiche, a quelli di cui alla precedente lettera a) e relativi a fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale; c) ai rapporti costituiti in base a contratti agrari atipici ed in cui siano prevalenti gli elementi del rapporto enfiteutico. 

Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle contenute nell'art. 1, si applicano altresì ai canoni livellari veneti regolati dalla legge 25 febbraio 1958, n. 74.[4]

Ai rapporti di cui alla lettera b) sono inoltre applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 6 e 9 della legge 25 febbraio 1963, n. 327 [5]. 

Art. 14. 
Ai fini dell'applicazione della presente legge sono privi di efficacia usi, consuetudini e clausole contrattuali o di capitolati generali colonici, che prevedano la rinuncia o la limitazione del diritto del colono sulle migliorie da lui effettuate sul fondo del concedente. 

Art. 15. 
La misura dei canoni e delle prestazioni stabilita dalla presente legge decorre dall'annata agraria 1962-1963, salvo i casi in cui il relativo versamento sia già stato effettuato e sempre che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. 

Art. 16. 
I giudizi di affrancazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere riassunti, entro sei mesi, innanzi al Pretore, nei modi di cui all'art. 2. 

Art. 17. 
Gli enti di sviluppo, di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 901, nonchè i Consorzi di bonifica nei territori di loro competenza laddove gli enti di sviluppo non siano ancora operanti, possono, a richiesta degli interessati, sostituirsi agli affrancanti nello svolgimento ed espletamento di tutta la procedura di affrancazione. 

Art. 18. 
Le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori all'entrata in vigore del vigente codice civile sono regolate dalle norme del codice e dalla presente legge. 

Sono abrogati l'art. 962 del Codice civile e gli articoli 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 e 149 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.[6]

Sono comunque abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. 

Art. 19. 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

Data a Roma, addi' 22 luglio 1966 

SARAGAT 

MORO - RESTIVO - REALE 

Visto, il Guardasigilli: REALE 

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio 1997, n. 143, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica. 

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 21 marzo 1969, n. 37, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente alla parte in cui comprende nella normativa anche i rapporti che formano oggetto della legge conclusi successivamente alla data del 28 ottobre 1941. 

[3] Ora avvocato, per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 di soppressione dell'albo dei procuratori legali. 

[4] Comma abrogato dall'art. 6, l. 7 gennaio 1974, n. 3. 

[5] Vedi anche la l. 18 dicembre 1970, n. 1138. 

[6] Vedi anche la l. 18 dicembre 1970, n. 1138.

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