11/20/2008

LEGGE 29 gennaio 1974, n. 16 - ABROGATA - Rinuncia ai diritti di credito inferiori a lire mille

LEGGE 29 gennaio 1974 , n. 16 
Rinuncia ai diritti di credito inferiori a lire mille.

Art. 1.
Sono estinti i rapporti perpetui reali e personali, costituiti anteriormente alla data del 28 ottobre 1941,in forza dei quali le amministrazioni e le aziende autonome dello stato, comprese l'amministrazione del fondo per il culto, l'amministrazione del fondo di beneficienza e di religione nella città di roma e l'amministrazione dei patrimoni riuniti ex economali hanno il diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate,in misura inferiore a lire 1.000 annue. 
L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate corrisposte annualmente in quantità fissa o variabile sarà determinato con gli stessi criteri stabiliti dall' articolo 1 della legge 22 luglio 1966,n.607.
(PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133).

Art. 2.
Gli uffici che provvedono alla riscossione delle prestazioni di cui all' articolo 1, procederanno, senza alcun onere per i debitori,alla chiusura delle relative partite di credito, dandone comunicazione agli obbligati iscritti nei libri debitori nonché agli altri uffici interessati.
(PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133).


Come confermato dalla Corte dei Conti con delibera/parere n.18/2006, tale legge 16/1974 non era applicabile ai beni comunali nemmeno prima della sua abrogazione: "è da ricordare che con la legge n.16 del 1974 alle Amministrazioni ed alle Aziende autonome dello Stato, ivi comprese l’Amministrazione del fondo per il culto, l’Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma e l’Amministrazione dei patrimoni riuniti ex economati, venne data la facoltà di rinunciare ai diritti di credito inferiori a lire mille costituiti da canoni enfiteuci, censi livelli ed altre prestazioni in denaro o in derrate derivanti da rapporti perpetui reali e personali costituiti anteriormente alla data del 28 ottobre 1941. La lettura della legge è chiara: i destinatari di essa sono unicamente le Amministrazioni e le Aziende autonome dello Stato. Tale interpretazione è confortata dai relativi atti parlamentari (atto Senato della Repubblica n.365; atti Camera dei Deputati n.2460; IV legislatura) che, benché scarni, sono chiari sul punto. La legge nasceva da un disegno di legge presentato dal Ministero delle Finanze del tempo, la cui relazione di accompagnamento partiva dalla rilevazione che numerose partite di credito, iscritte nei libri debitori degli Uffici del registro derivanti da rapporti perpetui reali e personali, prevedano la corresponsione di prestazioni di modesto importo, di difficile gestione ed antieconomica. Si faceva, in particolare, riferimento a partite iscritte presso l’Amministrazione delle Finanze e presso l’Amministrazione del fondo per il culto. Va osservato che detta legge determinava l’estinzione del diritto in base al quale lo Stato aveva titolo a riscuotere canoni, censi, livelli ed altre prestazioni, talché le amministrazioni interessate legittimamente potevano rinunciare al diritto di riscuotere detti crediti. Tale essendo rimasta la situazione sotto il profilo legislativo, è da domandarsi se sulla base di detta disposizione anche gli enti locali, non espressamente ivi menzionati, possono ritenersi facoltizzati a rinunciare, anche nei limiti di somma sopra richiamati, alla riscossione di canoni, censi, livelli o altro del genere di cui siano titolari. Al riguardo, con riferimento al principale interrogativo posto dal Comune, va affermato che non appare giustificato che l’Ente, sulla base di quanto disposto dalla citata legge n.16 del 1974, deliberi in via autonoma e generalizzata l’estinzione di rapporti perpetui e personali, cui è collegata la titolarità dell’Ente relativamente a canoni e livelli e posti a carico di cittadini titolari di diritti reali. [...] Va ricordato che i canoni ed i livelli, di che trattasi, in genere nell’Italia meridionale derivano dalla allodiazione di antiche proprietà collettive che, come tali, godono della imprescrittibilità nonché della inalienabilità e della inusucapibilità. Il Comune, in quanto rappresentante della comunità e referente di tali antiche proprietà collettive, o meglio di quanto rimane di esse dal punto di vista pubblicistico, è titolare di censi, livelli, canoni o altre prestazioni similari, indipendentemente dalla esistenza o meno del titolo di proprietà in testa al comune del singolo immobile. Si tratterebbe peraltro di rinunzia unilaterale, non espressamente prevista dalla norma di legge invocata, che, in quanto derogatoria rispetto ai principi generali posti a tutela della proprietà pubblica, non è suscettibile di interpretazione analogica. Il che non toglie che sia avvertita l’esigenza che l’Ente richiedente, anche in collaborazione con gli Uffici regionali competenti in materia, provveda ad una ricognizione delle singole diverse posizioni relativamente alle quali risulti titolare di canoni, censi, livelli o altre pretese del genere, al fine della riscossione degli stessi o della loro affrancazione su iniziativa di chi è soggetto a tali oneri e con le modalità proprie di quest’ultimo istituto."

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