11/20/2008

Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 
Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. (GU n.67 del 23-3-2011)

Art. 10
Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare.


1 All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«
-------------------------------------------------------
1. Atti traslativi a titolo oneroso della      |
proprietà di beni immobili in genere e         |
atti traslativi o costitutivi di diritti reali |
immobiliari di godimento, compresi la rinuncia |
pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di|
espropriazione per pubblica utilità e i        |
trasferimenti coattivi:                       | 9 per cento
-------------------------------------------------------
Se il trasferimento ha per oggetto case        |
di abitazione, ad eccezione di quelle di       |
categoria catastale A1, A8 e A9 , ove          |
ricorrano le condizioni di cui alla nota       |
II-bis)                                       | 2 per cento
-------------------------------------------------------»


b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis); 

c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento». 

2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non puo' essere inferiore a 1.000 euro. 

3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalita' direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta

4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione universale di Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1º dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014. 


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