Ai sensi dell'art. 9 della Legge n.1766 del 1927, è colui che, trovandosi in possesso di terre in origine comune (ossia demaniali), non sia in grado di produrre a giustificazione del suo possesso un titolo, oppure questo non sia riconosciuto valido a norma delle leggi vigenti nel territorio all'epoca.
La legge prevede la possibilità per gli occupatori abusivi di terre civiche di legittimare la loro posizione per il tramite di una procedura amministrativa di sanatoria (artt. 9 e 10 della Legge 1766/1927), la quale ha l'effetto di trasformare in allodio (proprietà privata) il terreno d'uso civico illecitamente detenuto.
Per la Regione Basilicata, il comma 2 dell'art. 8 della Legge Regionale 57/2000 e s.m.i. prevede una forma di legittimazione accelerata: "le istanze di legittimazione di cui all’art. 9 della Legge 1766/1927, quando accolte, sono attuate su richiesta anche con l’Istituto dell’alienazione, con eventuale rateizzazione del dovuto al tasso dell’interesse legale, ridotto alla metà per gli addetti all'agricoltura a titolo principale". Per ogni ulteriore informazione scrivere a demaniocivico@gmail.com.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11993 del 08/08/2003, conferma due principi fondamentali:
1) i terreni di uso civico rientrano nel patrimonio indisponibile del Comune in quanto destinati ad un pubblico servizio;
2) è legittima l'imposizione della Tosap (tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 15/11/1993, n. 507) sui terreni civici arbitrariamente occupati.
Con la Sentenza n. 1645 del 17/08/2010 della Corte dei Conti (Sez. Giurisp. Lazio) sono stati condannati i responsabili dell’Ufficio Urbanistica, per danno erariale, al risarcimento all’Ente comunale dei canoni di occupazione non incassati relativi all’arbitraria occupazione di terreciviche (così come definite nella Legge 1766/1927), in quanto, ai sensi del comma 6 dell’art. 107 del Decreto Legislativo n 267/2000, “i dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione”.
La sentenza d’appello della Corte dei Conti n. 631/2015 conferma quanto stabilito nella sentenza di primo grado 1645/2010: “l’Ufficio conosceva ed attestava, senza dubbio alcuno, la natura di uso civico del terreno, con conseguente necessità di richiedere i canoni per la sua occupazione, anche se abusiva, ai sensi degli artt. 10 della legge n. 1766 del 1927 e 52 del D. lgs. n. 446 del 1997”.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 63 del DL 446/1997 "I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone", chiamato Cosap (canone di occupazione spazi ed aree pubbliche).
Ai sensi del comma 5 dell'art. 52 del DL 446/1997, i Comuni possono provvedere all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate patrimoniali, tra cui appunto il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Il punto g) del comma 2 dell'art. 63 del DL 446/1997 prevede, per le occupazioni abusive senza titolo (e quindi il caso dei terreni demaniali civici arbitrariamente occupati), l'applicazione, oltre al canone regolare, di un'indennità di occupazione pari al 50% del canone; anche ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile è sempre dovuta un'indennità di occupazione a favore del Comune finché il terreno non viene rilasciato o sdemanializzato.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi della legge di Bilancio per l’anno 2020 n. 160/2019, è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione (disciplinato dall'art. 1, commi da 816 a 847), denominato comunemente “CANONE UNICO” (generale per le occupazioni di suolo pubblico) in sostituzione di Tosap e Cosap.
Indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”; con Sentenza del 05/12/2009 la Corte d'Appello di Roma - Iª sezione civile, ha respinto l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina – sezione di Terracina con cui un arbitrario occupatore di terreni demaniali di uso civico del Comune di Fonti (Lt) era stato condannato al risarcimento dei danni, affermando il principio secondo cui è legittimo il risarcimento, a favore del Comune, dei danni subiti dalla collettività ad opera di un arbitrario occupatore di terre civiche.
Ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs 77/1995, poi sostituito dall'art. 230 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000, “Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio” (comma 1); “Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente” (comma 2); “Gli enti locali includono nello stato patrimoniale i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile” (comma 3); “Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari” (comma 7).
Gli arbitrari occupatori sono passibili di denuncia per occupazione abusiva di suolo pubblico ai sensi dell'art. 633, dell'art. 639 e dell'art. 639 bis del Codice Penale, come a esempio accaduto nel Comune di Futani (Sa) dove il Corpo Forestale dello Stato ha deferito alla Procura della Repubblica un arbitrario occupatore di terreni gravati da uso civico di categoria "A" ed il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale si è riservato di emettere ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi (link alla notizia completa).
Il delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639 cod. pen. ha natura permanente, atteso che l'offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l'invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto (Cass. Pen., Sez. II, 20.1.2006, n. 2592). Testo consigliato: ABUSI DEI PRIVATI SUI BENI PUBBLICI - Profili penalistici (Exeo Edizioni - Maggio 2013).
La giurisprudenza della Cassazione sembra prevalentemente orientata a ritenere che l'atto in violazione delle norme della Legge n.1766 del 1927 sugli usi civici sia nullo per impossibilità dell'oggetto, ciò per l'incommerciabilità del terreno soggetto ad uso civico ed afferma che un atto del genere sia nullo insanabilmente in tutti i casi, senza possibilità di sanatoria. Volendo in questo modo trovare un punto di riferimento normativo nel codice civile, può affermarsi che la norma applicabile sia l'art. 1418, 2.° comma del cod. civ., per il quale produce nullità del contratto la mancanza nell'oggetto di uno dei requisiti previsti dall'art. 1345, vale a dire il requisito della possibilità giuridica (si muove sulla base della predetta considerazione di carattere dogmatico DI SALVO, Forme di sanatoria delle occupazioni dei terreni del demanio civico, in Nuovo dir. agr., 1990, pag. 119).
Le zone gravate da usi civici sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio).
La giurisprudenza della Cassazione sembra prevalentemente orientata a ritenere che l'atto in violazione delle norme della Legge n.1766 del 1927 sugli usi civici sia nullo per impossibilità dell'oggetto, ciò per l'incommerciabilità del terreno soggetto ad uso civico ed afferma che un atto del genere sia nullo insanabilmente in tutti i casi, senza possibilità di sanatoria. Volendo in questo modo trovare un punto di riferimento normativo nel codice civile, può affermarsi che la norma applicabile sia l'art. 1418, 2.° comma del cod. civ., per il quale produce nullità del contratto la mancanza nell'oggetto di uno dei requisiti previsti dall'art. 1345, vale a dire il requisito della possibilità giuridica (si muove sulla base della predetta considerazione di carattere dogmatico DI SALVO, Forme di sanatoria delle occupazioni dei terreni del demanio civico, in Nuovo dir. agr., 1990, pag. 119).
Le zone gravate da usi civici sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio).
Il comune che volesse vendere il terreno "arbitrariamente occupato" all'attuale occupatore, potrebbe farlo? E se si, quale procedura dovrebbe adottare?
RispondiEliminaa livello nazionale, il terreno arbitrariamente occupato può essere legittimato ai sensi degli articoli 9 e 10 della Legge 1766/1927 (http://demaniocivico.blogspot.com/2008/11/legge-16-giugno-1927-n-1766.html) tramite l'adozione di un'ordinanza di legittimazione (http://demaniocivico.blogspot.com/2008/11/legittimazione.html).
Eliminaa livello regionale, esistono varie norme che regolamentano in modo diverso le procedure di legittimazione; in basilicata, in particolare, l'arbitrario occupatore può richiedere la legittimazione anche con l'istituto dell'alienazione (http://demaniocivico.blogspot.com/2008/11/alienazione-di-terre-civiche.html) ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della Legge Regionale 57/2000 e s.m.i. (http://demaniocivico.blogspot.com/2008/11/legge-regionale-n.html)