11/20/2008

Allodio, allodializzazione

Termine che indica la piena proprietà privata del bene.

Le proprietà private provenienti dalla sdemanializzazione (sistemazione) di terre civiche (proprietà collettive) sono gravate da un canone (demaniale) di natura enfiteutica imposto con vari istituti:

- le ordinanze di legittimazione (art. 10 Legge 1766/1927);
- le conciliazioni (art. 51 del RD 03/07/1861, art. 29 della Legge 1766/1927);
- le trasformazioni in enfiteusi perpetue (art. 26 RD 332/1928);
- le quotizzazioni precedenti alla Legge 1766/1927 (Legge 01/09/1806, art. 32 RD 03/12/1808);
- le trasformazioni in colonie perpetue inamovibili (art. 28 del RD 10/03/1810);
- le liquidazioni degli usi civici su terre private (art. 7 Legge 1766/1927).

Per tutte le sei tipologie elencate non trova applicazione la disciplina codicistica sull'enfiteusi; parlare di canone (demaniale) di natura enfiteutica non significa "canone enfiteutico", ad esempio non si applica l'art. 972 (il mancato pagamento del canone non da luogo a devoluzione), non si applica l'art. 960 (non sussiste l'obbligo di migliorare il fondo proprio dell'enfiteuta), non si applica l'art. 970 (non sussiste la prescrizione per non uso ventennale prevista per il driritto dell'enfiteuta).

Il canone è perenne e resta in vita fino a quando non viene affrancato; ha natura pubblicistica (come confermato dalla Corte dei Conti con delibera/parere n. 18/2006) ed è perpetuo: la demanialità si è trasferita dal bene civico al canone di nautra enfiteutica il cui capitale di affrancazione è imprescrittibile in quanto destinato alla collettività per opere che vadano a compensare la perdita del valore dell'area demaniale civica perduta (ai sensi dell'art. 24 della Legge 1766/1927: "Il capitale di affrancazione dei canoni per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, per quotizzazione, sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al comune, alla frazione od alla associazione, con vincolo a favore del ministero dell’economia nazionale [ora Regione], per essere destinato, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione. Egualmente sarà investito in titoli del debito pubblico, intestati come sopra è detto e con identico vincolo, il prezzo di vendita dei terreni dichiarati alienabili ai termini dell’art. 12").

Per maggiori dettagli leggere lo studio L'ALLODIALIZZAZIONE DELLE TERRE CIVICHE, OVVERO DELLE FORME DI CONVERSIONE DELLA PROPRIETA’ COLLETTIVA IN PROPRIETA’ INDIVIDUALE a cura del Prof. Alberto Germanò.

Una ricostruzione dettagliata della natura, anche etimologica, dell'allodio, partendo dalla Sentenza della Cassazione S.U. n. 8673/1995, la troviamo nella Sentenza del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici per Lazio, Toscana ed Umbria n. 697 del 29/05/2008.

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