11/20/2008

Chiusura delle operazioni demaniali

Provvedimento emesso al termine della istruttoria, della verifica e della sistemazione delle terre civiche del Comune, Frazione o Associazione agraria. Competenza trasferita alle Regioni con il D.P.R. n. 616/1977.

Per la chiusura delle operazioni di sistemazione demaniale (cioè per definire la legittimazione o la reintegra dei terreni ancora civici arbitrariamente occupati) i Comuni interessati richiedono alla Regione la nomina di un Perito Demaniale

Per la Basilicata, nel rispetto dei dettati degli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 57/2000, la Regione Basilicata, con la Delibera di Giunta Regionale n. 416 del 25/02/2005 (pubblicata sul BUR n. 20 del 16/03/2005 a pag. 2441), ha regolamentato la nomina dei Periti ed ha dettato le procedure che detti Periti dovranno seguire. 


I Comuni interessati alla chiusura delle operazioni di sistemazione demaniale (legittimazione o reintegra dei terreni civici arbitrariamente occupati) avevano tempo fino al 01/02/2010 per richiedere la designazione del Perito Demaniale (tra quelli presenti nell'elenco regionale), pena la perdita del contributo da parte della Regione, pari al 40% sui compensi del Perito e fino ad un massimo di 20.000 euro.

INCOMPATIBILITA': chi ha già ricevuto incarichi dal Comune di effettuare censimenti patrimoniali finalizzati alla riscossione dei canoni o di procedere alle affrancazioni dei canoni sui terreni già allodiali, non potrà occuparsi della sistemazione demaniale: ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del Regolamento "al fine di garantire la massima trasparenza nelle operazioni di accertamento, verifica, sistemazione demaniale, riconfinazione e stima delle terre civiche, l'incarico non può essere conferito ad un soggetto che abbia precedentemente svolto, su incarico del Comune interessato, attività di riscossione e/o affrancazione dei canoni sui terreni allodiali".

L'art. 6 del Regolamento prevede che il Perito nominato rediga un quadro generale dei Demani di Uso Civico, distinguendo quelli in libero possesso del Comune da quelli arbitrariamente occupati. Per questi ultimi, il Perito dovrà individuare le particelle che si propongono per la legittimazione (sdemanializzazione del terreno con imposizione di un canone di legittimazione ai sensi dell'art. 10 della L. 1766/1927) e quelle da proporre per la reintegra al patrimonio civico comunale. Il Perito avrà 12 mesi di tempo, prorogabili di 6 mesi per i Comuni più complessi, per completare la propria perizia demaniale.

Sono esclusi dal lavoro del Perito nominato dalla regione i terreni ex civici ora allodiali già oggetto in passato di sdemanializzazione (sistemazione) di terre civiche (proprietà collettive) e gravati da un canone (demaniale) di natura enfiteutica. Se il Comune vorrà censire e riscuotere i canoni imposti sui terreni già allodiali, vista l'incompatibilità dettata dal comma 5 dell'art. 4 del Regolamento, dovrà individuare un altro Perito demaniale o altri professionisti/società di servizi, ricordando che "La riscossione dei canoni correnti, è attività di stretta competenza delle Amministrazioni Comunali, non attiene alla sistemazione demaniale e non implica necessariamente l’uso dei periti demaniali", come precisato dalla Regione Basilicata nel comunicato stampa del 04/11/2005.

Come ricorda la Sentenza n. 1645 del 17/08/2010 della Corte dei Conti "a carico degli occupanti di un’area demaniale ad uso civico vige l’obbligo di pagare una somma annua a titolo di ristoro, in attesa, anche, dell’esperimento delle eventuali procedure che possono portare al definitivo superamento del vincolo per il terreno in oggetto attraverso gli opportuni atti di legittimazione o di alienazione", ed è legittima l'imposizione della TOSAP sui terreni civici arbitrariamente occupati (Sentenza Corte di Cassazione n. 11993 del 08/08/2003).

In seguito all'approvazione della perizia da parte della Regione Basilicata, il Comune avrà 12 mesi di tempo per informare i cittadini interessati alla legittimazione dei terreni, verificare il titolo di possesso ed acquisire l'attestato del versamento dell'importo del canone di legittimazione e dell'importo dei precedenti cinque anni.

I terreni proposti per la legittimazione, per i quali non si è attivato alcun possessore nei 12 mesi sopra indicati, saranno, a seconda dei casi, o reintegrati al demanio civico comunale o proposti dal Perito per il trasferimento al patrimonio disponibile comunale (art. 10 del Regolamento).

Con Deliberazione di Giunta Regionale si formalizzerà la "chiusura delle operazioni demaniali" e "l'approvazione finale" delle Legittimazioni, delle Reintegre e delle eventuali sdemanializzazioni (trasferimento al patrimonio disponibile comunale); il Comune provvede alla registrazione e trascrizione presso le Agenzie delle Entrate e del Territorio (ora Agenzia delle Entrate), i cittadini interessati sono invece tenuti a volturare (presso l'Agenzia del Territorio, ex Catasto, ora Agenzia delle Entrate) i propri terreni legittimati a loro spese (art. 11 del Regolamento).

Dopo ben 4 anni, il Tribunale di Potenza ha confermato ciò che la Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva sosteneva già dal 2011: con nota del 22/12/2011 (pag. 1/3, pag. 2/3, pag. 3/3), la Consulta chiedeva alla Regione Basilicata di rettificare quanto riportato erroneamente sulla nota della Dirigente dell'Ufficio sostegno alle imprese agricole del Dipartimento Agricoltura prot. 131086 del 02/08/2011 (pag. 1/2, pag. 2/2) e sulla precedente nota prot. 164500 del 25/08/2008; secondo tali note, i Comuni non potrebbero esigere canoni di occupazione dagli arbitrari occupatori di terre civiche finché non saranno terminate le operazioni di sistemazione demaniale previste dalla LR 57/2000, affermazione smentita sia dalla recente Sentenza n. 835 del 25/08/2015 del Tribunale di Potenza che dalle precedenti Sentenze del 17/08/2010 n. 1645 della Corte dei Conti, del 05/12/2009 della Corte d'Appello di Roma e dell'08/08/2003 n. 11993 della Corte di Cassazione.

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