11/20/2008

LEGGI REGIONALI - REGIONE UMBRIA

IN COSTRUZIONE

USI CIVICI: Nasce in Basilicata il Coordinamento Regionale della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva



Nell'assemblea generale della Consulta Nazionale della Proprietà collettiva, tenutasi il 20 novembre 2008 presso la Facoltà di Economia dell'Università di Trento, è stata deliberata l'adesione alla Consulta del Coordinamento Regionale per la Basilicata.

In qualità di rappresentante del Coordinamento Regionale per la Basilicata, il Perito Demaniale Michele Labriola entra a far parte del Comitato Direttivo della Consulta Nazionale della Proprietà collettiva con la carica di Vicepresidente.

La “Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva” (http://www.jus.unitn.it/usi_civici/consulta/home.html) ha la sua sede presso il “Centro Studi e Documentazione sui Demani Civici e le Proprietà collettive” (http://www.jus.unitn.it/usi_civici/home.html) dell'Università degli Studi di Trento, in via Prati n. 2 - 38100 Trento, ed è un’associazione senza fine di lucro che si pone l'obbiettivo di conservare, sviluppare ed approfondire le peculiarità storiche, giuridiche, istituzionali, economiche e culturali delle proprietà collettive e dei domini civici attraverso ricerche, iniziative e manifestazioni idonee ad una maggior conoscenza della materia e alla difesa e valorizzazione dei demani civici e dei diritti collettivi.

Alla luce della recente Legge Regionale della Basilicata n. 15/2008, il Coordinamento Regionale per la Basilicata della Consulta Nazionale si prefigge il compito di unire gli interessi dei Comuni lucani per una gestione ottimale ed uniforme dei terreni gravati da usi civici (chiamati impropriamente anche livelli), per uno scambio di esperienze e di conoscenze tecnico-giuridiche nella materia.

Usucapione (nell'enfiteusi)

L'usucapione, in latino usucapio, è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario basato sul perdurare per un determinato periodo di tempo del possesso su una cosa. In Italia è regolato dagli articoli 1158 e seguenti del codice civile.

Nell'enfiteusi, il diritto del concedente a riscuotere il canone non si estingue per usucapione per il preciso disposto dell’art. 1164 del Codice Civile (interversione del possesso): si può usucapire solo il diritto dell'enfiteuta, mentre il dominio diretto è imprescrittibile; ai sensi dell'art. 1164 del Codice Civile (e prima ancora l'art. 2116 del vecchio Codice Civile abrogato), l'enfiteuta non può usucapire il diritto del concedente; secondo svariate pronunce della Cassazione (4231/76 - 323/73 - 2904/62 - 2100/60 - 177/46), tutte concordi, "l’omesso pagamento del canone, per qualsiasi tempo protratto, non giova a mutarne il titolo del possesso, neppure nel singolare caso sia stata attribuita dalle parti efficacia ricognitiva".

L’esercizio del potere di ricognizione di cui all'art. 969 del C.C. si applica solo per le enfiteusi a tempo (casi singolari), e non riguarda quindi le enfiteusi perpetue: ai sensi dell’art. 958 del Codice Civile le enfiteusi sono perpetue quando non viene stabilita la durata.

Le enfiteusi in cui non viene fissato un termine sono a tutti gli effetti perpetue e come tali, non va esercitato nessun potere di ricognizione in quanto, ai sensi dell’art. 1164 del Codice Civile, se non muta il titolo del possesso dell’enfiteuta, tale enfiteuta non può usucapire la proprietà e quindi il canone non è prescritto; la ricognizione è un diritto riconosciuto al concedente (e non un dovere) per impedire all'ex enfiteuta (ma solo per le enfiteusi a tempo, dopo la loro scadenza) di usucapire il terreno. "Trattasi, quindi, di una mera facoltà e non di un obbligo, nel senso che il concedente, se non vuole esercitarla, non perde, per ciò solo, il suo diritto sulla cosa" (Cassazione n. 2904 del 10/10/1962).

Ancora più recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 41114 del 2003, ha affermato che ai fini dell’usucapione del domino diretto (rectius, piena proprietà) da parte dell’enfiteuta non sono sufficienti a determinare l’interversione del possesso di un fondo il mancato pagamento del canone né il comportamento dell’enfiteuta che, alla scadenza del rapporto, sia rimasto nel godimento dell’immobile.

L'interversione del possesso, quindi, non può consistere in un semplice atto volitivo interno del detentore, ma deve estrinsecarsi in uno o più atti esterni dai quali possa desumersi la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, in opposizione al possessore. Deve, cioè, desumersi che il detentore nomine alieno abbia cessato di possedere in nome altrui ed iniziato un possesso in nome e per conto proprio, e tale atteggiamento, pur potendo realizzarsi con il compimento di atti materiali che manifestino l'intenzione di esercitare il possesso in nome proprio, deve anche essere inequivocabilmente rivolto contro il possessore, ovvero contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in modo da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore intenda sostituire, alla preesistente intenzione di subordinare il proprio potere a quello altrui, l'animus di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo, così, in possesso la detenzione precedentemente esercitata.

In pratica, la corretta applicazione dell'art. 1164 del C.C. (chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il Titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il Titolo del possesso è stato mutato) prevede che, chi volesse usucapire il diritto del concedente, debba innanzitutto fare opposizione contro il diritto del proprietario e, solo dopo 20 anni, può usucapire, dinanzi ad un giudice, la piena proprietà. 

Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici

Il Commissariato agli usi civici, o meglio Commissario per la liquidazione degli usi civici è un magistrato speciale, a dispetto del nome, istituito dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, con il compito di regolare i conflitti in materia di legislazione degli usi civici.

Visti in principio come un elemento di arretratezza da eliminare - da cui il nome dell'allora istituendo organo - oggi si dà maggior risalto alla tutela che tale giudice deve assicurare all'ambiente ed al paesaggio, oltre che alle funzioni economiche che - nell'ambiente rurale - gli usi civici possono ancora rivestire.

Cenni storici
Il Commissario per la liquidazione degli usi civici venne istituito dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, col compito precipuo di liquidare gli usi demaniali e civici insistenti sui terreni privati mediante la cessione alle comunità utenti di una porzione delle terre gravate. Infatti, in quell'epoca le servitù collettive gravanti sulle proprietà fondiarie detti anche usi civici erano viste con un particolare sfavore, come un retaggio medioevale che impediva lo sviluppo dell'agricoltura moderna. Venne pertanto prevista l'istituzione di questo particolare organo, per regolare la liquidazione degli usi civici o, come si esprime il legislatore, per l'affrancazione dei fondi, con forti poteri inquisitori sia di tipo giurisdizionale che amministrativo.

Diversa, invece, è la destinazione data dalla legge 16 giugno del 1927 ai diritti civici esercitati sulle terre comunali e frazionali, che (art. 12) devono essere riordinati e conservati se dette terre abbiano natura silvo-pastorale. In tal caso, le terre restano soggette ad un regime di inalienabilità, inusucapibilità, indivisibilità simile a quello delle terre del demanio pubblico, e tutelate anche nei loro aspetti naturalistici da un vincolo di destinazione. Nel caso, invece, in cui le terre siano convenientemente utilizzabili per le colture agrarie, si prevedeva la quotizzazione delle stesse in enfiteusi ai coltivatori.

Il modello cui il legislatore del 1927 s'era riferito era quello dei Commissari ripartitori istituiti, nel Regno di Napoli, nel quadro dell'eversione della feudalità, a partire dall'inizio del XIX secolo.

Diverse erano state, nel periodo precedente al 1927, le scelte istituzionali per affrontare il problema in altre zone d'Italia. Ad esempio, in Sardegna, con legge del 1865, s'era forzatamente eliminato l'istituto di maggiore estensione, gli ademprivi sardi che interessavano una superficie di 700.000 ettari. Ancor prima, nel 1820, l'editto delle chiudende aveva stabilito il diritto dei proprietari sardi di escludere il diritto degli aventi diritto agli usi civici, presentando domanda al Prefetto, il quale nella sua qualità d'Intendente, sentito, in Consiglio raddoppiato, il voto delle Comunità interessate, procederà secondo le norme, che saranno stabilite.

Con la legge del 1927 si è, invece, prevista la figura di un apposito Commissario, che deteneva in sé, come si è detto, sia i poteri amministrativi che quelli giurisdizionali. Con l'istituzione delle Regioni a statuto ordinario negli anni settanta, venne deciso il trasferimento dei poteri amministrativi del Commissario a questi nuovi enti locali, lasciando, tuttavia, intatto il potere giurisdizionale, con il DPR 24 luglio 1977 n. 616. Nel 1993, l'articolo 5 della legge n. 491, trasferisce le competenze in materia di Commissariati agli usi civici esercitate dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste al Ministero della Giustizia, per la soppressione del primo dicastero in seguito a referendum. Resta comunque in vigore, per le parti non modificate dalle norme citate, la legge 1766 del 16 giugno 1927.

Funzioni ed organizzazione
Le funzioni dei Commissari sono delineate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766. Essa concerne, come predetto, la tutela degli usi civici, la risoluzione dei conflitti su di essi, sui demani comunali e i domini collettivi, nonché la liquidazione degli usi civici su terre private, sulla destinazione delle terre di originaria appartenenza di comunità o pervenute a comuni, frazioni, associazioni in seguito ai vari procedimenti previsti dalla stessa normativa.
La struttura dei Commissari è parificata a quella di sezione specializzata di Corte d'appello, ove ha sede. I commissari, infatti, sono magistrati con grado non inferiore a quello di Corte d'Appello.

Competenza territoriale
La competenza territoriale dei Commissariati, che ha subito diverse modifiche dal tempo della loro istituzione, coincide oggi, a seconda dei casi, col territorio di una, due o tre Regioni.

Attualmente i Commissariati agli usi civici sono nel numero di quattordici, qui l'elenco aggiornato:
- di Piemonte e Liguria, competente anche per la Valle d'Aosta, con sede a Torino;
- della Lombardia, con sede a Milano;
- del Veneto, con sede a Venezia;
- del Trentino Alto Adige, con sede a Trento;
- del Friuli-Venezia Giulia, con sede a Trieste;
- dell'Emilia Romagna e Marche, con sede a Bologna;
- di Lazio, Toscana e Umbria, con sede a Roma;
- dell'Abruzzo, con sede all'Aquila;
- di Campania e Molise, con sede a Napoli;
- della Puglia, con sede a Bari;
- della Basilicata, con sede a Potenza;
- della Calabria, con sede a Catanzaro;
- della Sicilia, con sede a Palermo;
- della Sardegna, con sede a Cagliari.

Giurisdizione d'appello
Le sentenze dei Commissari agli usi civici possono essere appellate esclusivamente di fronte:
- alla Sezione specializzata per gli usi civici della Corte d'Appello di Palermo, se provengono dal Commissariato per la Sicilia;
- alla Sezione specializzata per gli usi civici della Corte d'Appello di Roma, se provengono dagli altri tredici Commissariati.

L'ambito amministrativo
A norma dell'art. 66 del DPR n. 616/1977, le funzioni amministrative già del Commissario agli Usi Civici sono trasferite alle Regioni. Da tale data esse non sono più esercitate dai Commissari, con la sola eccezione del Commissario di Trieste. In alcune regioni è in atto il rilancio dell'istituto, rivisto come una possibilità di un miglior utilizzo dei beni demaniali, non più inteso solo in senso di fonte di reddito, ma anche come modo di conservazione dell'ambiente e dei valorizzazione delle tradizioni del mondo rurale.

USI CIVICI: Studio 777 del 21/05/1994 della Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato

COMMERCIABILITÀ DEI TERRENI SOGGETTI AD USO CIVICO - Sunto (per il testo integrale scaricare il file allegato):


1. Tematiche d'interesse notarile.
Il tema dell'uso civico ha affascinato soprattutto gli storici del diritto, mentre gli studiosi del diritto vigente se n'erano occupati finora soltanto di passaggio, prevalentemente sul versante del diritto pubblico, alla ricerca dell'esatta collocazione sistematica del godimento collettivo a favore delle popolazioni che potevano invocare l'uso civico. Solo di recente è stata data maggiore consistenza alla trattazione della materia, con opere monografiche di vasto respiro.
La giurisprudenza della Cassazione sembra prevalentemente orientata a ritenere che l'atto in violazione delle norme della legge del 1927 sugli usi civici sia nullo per impossibilità dell'oggetto, ciò per l'incommerciabilità del terreno soggetto ad uso civico ed afferma che un atto del genere sia nullo insanabilmente in tutti i casi, senza possibilità di sanatoria.
Le terre private gravate da uso civico possono trovarsi in una delle seguenti situazioni:
a) procedura di liquidazione dell'uso civico non ancora iniziata o tuttora in corso;
b) procedura di liquidazione dell'uso civico già conclusa o con lo scorporo di una parte del terreno a favore del Comune, oppure con l'imposizione al privato proprietario di un canone a favore del Comune, canone che può essere affrancato o meno, fermo restando che l'estinzione dell'uso civico e la piena privatizzazione del fondo agricolo potrà aversi soltanto con l'affrancazione del canone, mediante il versamento, in unica soluzione, di una somma pari a venti volte l'importo del canone stesso.
Nell'ipotesi sub a) l'uso civico non è stato ancora liquidato, ma trattandosi di terreno di dominio privato, il terreno stesso è commerciabile, poiché nessuna norma né della legge del 1927, né del regolamento del 1928 ne prevede l'inalienabilità. E' peraltro chiaro che l'alienazione del terreno, pur valida sul piano civilistico, non sarà tale da estinguere gli usi civici, che continueranno ad insistere sul fondo, limitandone il dominio, ma non impedendo l'esercizio di facoltà, come la facoltà di alienazione, che possono convivere con l'utilizzazione del fondo per gli usi della collettività locale. I notai vengono consigliati in tal caso di far emergere dal testo del rogito gli usi civici gravanti sul terreno;[11] ciò a dimostrazione dell'esigenza di informare la parte acquirente delle limitazioni cui essa va incontro con l'atto di acquisto.
Nell'ipotesi sub b) se si è verificata l'affrancazione, con il pagamento della somma pari a venti volte il canone di natura enfiteutica, il terreno può considerarsi del tutto liberato dagli usi civici, con la conseguenza che in tal caso il terreno sarebbe alienabile, suscettibile di utilizzazione diversa (anche edilizia) ed assoggettato a tutte le norme codicistiche che disciplinano il privato dominio.
Se invece l'affrancazione non si è ancora verificata, il bene, pur trasferibile, deve ancora ritenersi assoggettato ad uso civico e sarebbe opportuno, sul piano del più lineare esercizio della professione notarile, che il notaio indicasse l'esistenza degli usi civici in atto, per informarne adeguatamente soprattutto la parte acquirente.
Va in proposito sottolineato che la legge del 1927 (art. 7) parla di "canone di natura enfiteutica"espressione che, peraltro, secondo l'opinione della giurisprudenza, non significa "canone enfiteutico", [14]tant'è che da parte della dottrina si ritiene che non trovi applicazione la disciplina codicistica: ad es. l'art. 972 (infatti il mancato pagamento del canone non dà luogo a devoluzione), l'art. 960 (non sussiste l'obbligo di migliorare il fondo proprio dell'enfiteuta), l'art. 970 (non sussiste la prescrizione per non uso ventennale prevista per il diritto dell'enfiteuta).[15]

[11] Così Nota Assessorato Agricoltura e foreste Regione Lazio, 11 giugno 1990, prot. 3375.

[14] V. in questo senso Cons. Stato, 21 ottobre 1953, n. 852; App. Roma, Sez. Usi civici, 12 dicembre 1950, in Giur. compl. cass. civ., 1951, I, 801, con nota di JANNITTI PIROMALLO.

[15] V. in questo senso JANNITTI PIROMALLO, Natura giuridica dei canoni demaniali, in Giur. compl. cass. civ., 1951, I, 801; sostanzialmente nello stesso senso v. CERULLI IRELLI, Proprietà pubblica, cit., pag. 245, il quale peraltro afferma che ciò non esclude che il canone debba essere rivalutato, ad impedire un danno per i diritti delle popolazioni.

Censo riservativo (o dominicale) e censo consegnativo

Il censo è un contratto pecuniario di notevole interesse, di cui si hanno due tipi. Nel più antico, il censo riservativo o dominicale, il proprietario di un fondo lo cede in proprietà ad una persona che si impegna a pagargli in perpetuo una rendita annua; il contratto, assimilabile alla costituzione di una rendita fondiaria, è un mezzo per stimolare lo sfruttamento delle terre incolte durante la rinascita demografica dei secc. XI-XIII, quando è particolarmente frequente.

Tra il sec. XV ed il XVI giunge a completa definizione giuridica e morale un secondo tipo di censo, il censo consegnativo, con il quale il proprietario di un capitale (il creditore) ne cede l’uso per un certo periodo ad una persona (il debitore) che si impegna a versargli durante lo stesso periodo una somma annua (detta censo), attingendola dal reddito di un bene immobile prestabilito.


LEGGI REGIONALI USI CIVICI - REGIONE LOMBARDIA


- L.R. 24 maggio 1985, n. 52 Norme organizzative in materia di usi civici, abrogata dall'art. 176 della LR 31/2008;

- L.R. 16 maggio 1986, n. 13 Norme procedurali in materia di usi civici, abrogata dall'art. 176 della LR 31/2008;

- L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 Disposizioni sugli usi civici (dall'art. 165 all'art. 176)

SENTENZE CORTE D'APPELLO

- Sentenza del 05/12/2009 C.A.Roma: Usi Civici, dovuta l'indennità risarcitoria da parte degli Arbitrari occupatori, Corte d'Apello dà ragione al Comune

- Sentenza 516/2012 C.A.Bari: Canoni di legittimazione dovuti, nessuna prescrizione/estinzione

COMPONENTI ORGANI NAZIONALI

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Riferimenti ed indirizzi

Per informazioni rivolgersi al Presidente del Coordinamento per la Basilicata MICHELE LABRIOLA
Discesa San Gerardo 33 - 85100 Potenza
Tel. & Fax: 0971 27 45 16 - Cell. 0039 339 8035318
Email: demaniocivico@gmail.com

Riferimenti della sede nazionale
Segreteria della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva
Tel. : 040 22 61 61
Fax : 040 22 61 61
E-mail: consultanazpropcollettiva@yahoo.it

Presentazione CONSULTA NAZIONALE DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA

Finalità
Promossa da un gruppo di amministratori delle proprietà collettive, la Consulta nazionale della proprietà collettiva è una associazione senza fine di lucro, finalizzata alla conoscenza ed alla valorizzazione degli istituti di gestione delle risorse naturali ed antropiche che sono (o possono essere) tenute oppure utilizzate in forma collettiva dalle comunità locali.
La Consulta nazionale della proprietà collettiva, ha la sua sede presso il Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive dell'Università degli studi di Trento, in via Prati, 2, 38100 Trento.
La Consulta nazionale della proprietà collettiva è costituita dai Coordinamenti Regionali e dai Comitati gestori delle proprietà collettive, dei demani e dei Comitati promotori l’amministrazione autonoma dei patrimoni civici.

Costituzione
La Consulta nazionale della proprietà collettiva è stata costituita il 07/03/2006 presso il Senato della Repubblica (Palazzo Madama): questa la "Dichiarazione comune delle Proprietà Collettive".

Obiettivi
La Consulta nazionale della proprietà collettiva si propone di conservare, sviluppare ed approfondire le peculiarità storiche, giuridiche, istituzionali, economiche e culturali, delle proprietà collettive e dei dominii civici attraverso ricerche, iniziative e manifestazioni idonee ad una maggior conoscenza della materia e alla difesa e valorizzazione dei dominii e dei diritti collettivi

Nota
Per informazioni rivolgersi al Referente del Coordinamento per la Basilicata MICHELE LABRIOLA
Discesa San Gerardo 33 - 85100 Potenza
Tel. & Fax: 0971/274516

Riferimenti della sede nazionale
Segreteria della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva
Tel. : 040.22 61 61
Fax : 040.22 61 61


Devoluzione

Nel caso di Enfiteusi di cui al Codice Civile, al concedente spetta il diritto di domandare al giudice la devoluzione del fondo (art. 972 C.C.), ossia l'estinzione del diritto di enfiteusi:
- se l'enfiteuta non adempia l'obbligo di migliorare il fondo;
- se non paga due annualità di canone.

Per quanto riguarda invece i terreni del demanio civico privatizzati (allodiali), in determinati e precisi casi specifici, possono rientrare nella consistenza demaniale.

Con le quotizzazioni precedenti all'entrata in vigore della Legge 1766 del 1927, il demanio civico si trasforma in allodio nel momento della quotizzazione (ai sensi dell'art. 9 della Legge 01/09/1806 confermato dall'art. 4 del Regio Decreto 08/06/1807 e dall'art. 32 del Regio Decreto 03/12/1808, riconfermato dall'art. 182 della Legge 12/12/1816), e vengono imposte tre condizioni che le leggi e la giurisprudenza definiscono "risolutive" in quanto, se non rispettate, operano la devoluzione dei fondi nella consistenza demaniale: 

1) non vendere il terreno nei primi 10 anni (art. 31 del Regio Decreto 03/12/1808 confermato dall'art. 185 della Legge 12/12/1816), limite poi portati a 20 anni dall'art. 1 del Regio Decreto 06/12/1852; 

2) pagare il canone (articoli 4 e 9 della L. 01/09/1806, art. 4 del Regio Decreto 08/06/1807, art. 182 della L. 12/12/1816); "si darà luogo alla devoluzione dei fondi conceduti pel reddito non pagato per un triennio" (art. 32 del Regio Decreto 03/12/1808 in attuazione della Legge 01/09/1806); 

3) le quote che si lasciano incolte per tre anni consecutivi ritornano al demanio comunale (art. 185 della Legge 12/12/1816).

Esclusa la prima condizione (termine dei 20 anni) che ha ormai concluso il suo effetto essendo trascorsi i 20 anni (tale condizione è stata già verificata nelle successive istruttorie demaniali), le altre due condizioni sono tuttora in vigore (con l'art. 1 del Regio Decreto 03/07/1861 e con l'art. 5 del Regio Decreto n. 503 del 10/03/1862 sono confermate e considerate valide tutte le leggi pubblicate dal 01/09/1806 in poi); lo confermano la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 52 del 20/07/1900 e tre sentenze di Cassazione (Cassazione Napoli, 25/09/1902, Comune Melicucco c. Bruno, Corte Napoli, 1903, 41; Cassazione, 21/01/1936, n. 238, Giur. it., 1936, I, 1, 663; Cassazione, 23/06/1936, n. 2157, Comune Cancello Amone c. Migliaccio, Giur. it., Mass. 1939, 607). 

Se pure con le quotizzazioni precedenti al 1927 sono stati assegnati i terreni in proprietà, la Cassazione nel 1902 ricorda che trattasi "di un diritto reale sui generis, in quanto anche a questa concessione si estende la comminatoria della devoluzione che fa rivivere l'antico diritto dell'università". 

Per il Comune sarà sufficiente richiedere in un giudizio dinanzi al Commissario agli usi civici il riconoscimento della demanialità dei terreni interessati per canone non pagato per un triennio in virtù dell'art. 32 del R.D. 03/12/1808 e di tutte le successive sentenze.

Secondo l’art. 32 del RD 03/12/1808 “I cittadini concessionari, qualunque sia stato il modo di divisione, saranno riguardati come padroni delle quote loro spettate, e godranno di tutta la pienezza del dominio e della proprietà, con farne liberamente uso, salve le eccezioni espresse nell’articolo precedente. Saranno però tenuti alla corresponsione del reddito, e si darà luogo alla devoluzione dei fondi conceduti pel reddito non pagato per un triennio. I fondi devoluti saranno riconceduti a quelli dei concessionari, che saranno giudicati i migliori coltivatori”. 

Tale principio è confermato dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 238/1936 in base alla quale “verificatosi un fatto violatore delle norme di pubblico e sociale interesse ed operante quale una condizione risolutiva, e cioè verificandosi il mancato pagamento del canone per un triennio, … la conseguenza caratteristica e fondamentale è che le quote ritornano di diritto, ope legis et sine ministerio iudicis, al demanio comunale, il cui diritto è perfetto, non appena insorge uno dei fatti ritenuti lesivi delle finalità sociali della quotizzazione”; in tale sentenza si sottolinea anche il “pubblico e sociale interesse” che riveste il pagamento del canone a favore del Comune che rappresenta l’Ente gestore della collettività.

Con la L. 1766/1927 non vengono contrastate le precedenti disposizioni, anzi ne viene confermato il valore: l’art. 42 della L. 1766/1927 recita: “Restano ferme tutte le disposizioni in materia di usi civici, demani comunali e diritti della natura di cui all'art. 1 che, attualmente vigenti, non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge”. In combinato disposto con l’art. 24 della stessa legge (“Il capitale di affrancazione dei canoni per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, per quotizzazione, sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al Comune, alla frazione od alla associazione, con vincolo a favore del Ministero dell'economia nazionale, per essere destinato in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione”) è possibile rilevare che il legislatore non ha voluto regolamentare solo le nuove legittimazioni e affrancazioni, bensì ha inteso vincolare ad opere di pubblico interesse i capitali di affrancazione di tutti i canoni imposti sul demanio civico.

Ai sensi dell'art. 54 del RD 03/07/1861, come confermato dalla Ministeriale del 10/08/1862 (Istruzioni per le operazioni demaniali), sulle colonie perpetue inamovibili grava la stessa tipologia di canone imposta dagli artt. 182 e 183 nelle quotizzazioni di cui alla Legge 12/12/1816; lo stesso dicasi per le conciliazioni adottate ai sensi dell'art. 51 del RD 03/07/1861 e dell'art. 30 del RD 10/03/1810 in quanto alla conciliazione seguiva una colonia perpetua con finalità migliorativa del fondo (art. 30 RD 10/03/1810); anche in questi casi è prevista la devoluzione di cui all'art. 32 del RD 03/12/1808.

Frutti indebitamente percepiti

In caso di reintegra, l’occupante abusivoè tenuto, secondo il disposto dell'art. 29 r.d. 26 febbraio 1928 n. 332, oltre che alla "reintegra" delle terre occupate, ai sensi del comma ultimo dell'art. 9 della Legge 1766/1927, alla restituzione al Comune o all'associazione agraria dei frutti "indebitamente percepiti(Cass. Civ., sez. I, sent, 4269/1998).

Reintegra

Il possesso abusivo di terreni del Demanio Civico può essere legittimato solo nel caso eccezionale previsto dall’art. 9 della L. 1766/1927, qualora si dia prova della contemporanea esistenza delle tre condizioni indicate al comma 1: "che l’occupante vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie; che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni; che l’occupazione duri da almeno dieci anni". 

In mancanza, l’occupazione è sempre senza titolo e sussiste l’obbligo, ex art. 9 comma III, di restituire le terre al Comune: "Non avvenendo la legittimazione, le terre dovranno essere restituite al comune, alla associazione, o alla frazione del comune, a qualunque epoca l’occupazione di esse rimonti".

Ha precisato, infatti, il Consiglio di Stato con la sent. 8365/2003: “la reintegrazione del suolo gravato da uso civico ha per presupposto il solo accertamento della natura del bene e della autorizzazione ad esso inerente, sicché non può rinvenirsi un diritto degli occupanti a rimanervi in condizioni contrastanti con detto presupposto”.

Il Comune, in mancanza di rilascio spontaneo dell’area, deve attivarsi per chiedere la restituzione dei beni gravati da uso civico, trattandosi di occupazione sine titulo. Rientra, infatti, tra le attribuzioni dell’amministrazione locale il compito di contrastare l’occupazione abusiva di aree demaniali e di recuperare i terreni al pieno e pacifico esercizio del godimento degli usi civici da parte della collettività titolare: secondo l'art. 78 del DPR 616/1977 "Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione le funzioni amministrative in materia di: a) interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della regione; b) vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio".

Esistono diversi strumenti attraverso i quali ottenere tale risultato. Si ritiene opportuno analizzarli singolarmente, in quanto ciascuno è soggetto a particolari presupposti applicativi e, benché tutti diretti ad ottenere il rilascio dell’area abusivamente occupata, consentono ognuno il raggiungimento di specifiche finalità, di natura costitutiva o di accertamento piuttosto che di carattere sanzionatorio o, ancora, meramente esecutivo.

In presenza di occupazione abusiva, il Comune può normalmente esercitare, in alternativa fra loro, l’azione di reintegrazione o l’azione di rivendica, a seconda che intenda far valere il proprio diritto di proprietà sul terreno demaniale o solo lamentare la privazione della disponibilità del bene.

In sostanza, si tratta della distinzione civilistica tra “azioni petitorie” – spettanti al proprietario del bene anche nel caso in cui questi non abbia materialmente il possesso dell’immobile - e “azioni possessorie” - invece consentite per la tutela provvisoria del possesso, a prescindere dall’effettiva titolarità del bene. Ad esse, pertanto, si applicano, per estensione, le norme previste, rispettivamente, dall’art. 1168 del Codice Civile per l’azione di reintegrazione, e dall’art. 948 cod. civ. per l’azione di rivendica.

E’ però opportuno precisare che la giurisprudenza ha ulteriormente approfondito i presupposti applicativi di tali azioni allorquando siano proposte in relazione a questioni concernenti gli usi civici. Le pronunce emesse sul tema hanno chiarito che l’azione di reintegra al demanio di uso civico delle terre abusivamente detenute da privati presuppone “sia già accertata, o comunque incontestata, la qualità demaniale”, mentre l’azione di rivendicatende al recupero del bene attraverso l’invocato riconoscimento della sua appartenenza al demanio di uso civico” (cfr. tra le altre Cass. Civ., sez. un., sent. 3385/1998). Dunque, alla prima si ricorre quando vi sia un contrasto di posizioni di diritto soggettivo ed occorra accertare con efficacia di giudicato la titolarità del bene, mentre la seconda è utilizzata per tutelare un bene la cui titolarità non sia contestata.

Quanto all’organo di giustizia a cui rivolgersi, perché competente a decidere sulla questione, occorre precisare che la giurisprudenza è stata più volte chiamata a pronunciarsi sui criteri di ripartizione della giurisdizione tra il Commissario Regionale degli usi civici ed i Giudici amministrativi ed ordinari. Le numerose pronunce emesse dalle Sezioni Unite della Cassazione dimostrano la problematicità del tema, il permanere di contrasti e l’esigenza di un intervento interpretativo dell’art. 29 L. 1766/1927, anche in conseguenza dell’attribuzione alle Regioni di tutte le funzioni amministrative attinenti alla materia degli usi civici, introdotta con l’art. 66 DPR 616/1977.

La costante giurisprudenza delle Sezioni Unite è ora orientata nell’attribuire alla giurisdizione della Commissario Regionale degli usi civici ogni controversia nella quale sia contestata la qualità demaniale del suolo o che richieda di accertare, valutare e liquidare diritti di uso civico o, ancora in cui si rivendichino o si chieda la ripartizione di terre soggette ad uso civico. Più precisamente, il Commissario può decidere “ogni controversia circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni a idate ai commissari stessi. In tale ambito, l'azione di rivendica è consentita solo per recuperare i terreni e il pieno e pacifico godimento degli usi civici da parte della collettività beneficiaria, non anche ai privati (o alla p.a., che agisca "iure privatorum") per ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà e conseguire il possesso del bene” (Cass. Civ., sez. un., sent. 7894/2003).

Sono, invece, competenti il Giudice amministrativo o il Giudice ordinario per le controversie che non richiedono di accertare la situazione proprietaria e concernenti, rispettivamente, pretese al rilascio del fondo basate su rapporti pubblicistici o privatistici (TAR Puglia, sez. I, sent. 4527/2005; in Cass. civ., sez. un., 836/2005 e 10732/2003).

Ad ogni modo, entrambe le azioni, sia quella possessoria che quella petitoria, consentono di accertare con efficacia di giudicato la titolarità dell’area ma, per contro, la loro definizione richiede i tempi lunghi del contenzioso. Accanto a tali strumenti ve ne sono altri di più rapida applicazione.

In particolare, al Comune è consentito emettere un’ordinanza per la reintegrazione dell’area e la contestuale ingiunzione al rilascio dei suoli, come si evince dalla pronuncia 346/2005 del Consiglio di Stato. Ad essa può essere data immediata esecuzione coattiva, come noto, anche sollecitando l’intervento della forza pubblica, così come può avvenire nelle procedure di sfratto.

Inoltre, completezza di trattazione impone di osservare che il mancato adempimento agli obblighi dell’autorità amministrativa è fatto di rilievo penale, potendo sicuramente integrare gli estremi della contravvenzione prevista e punita dall’art. 650 c.p. rubricata, appunto, “inosservanza dei provvedimenti dell’autorità” e, eventualmente, del delitto di invasione di occupazione abusiva di suolo pubblico ai sensi dell'art. 633, dell'art. 639 e dell'art. 639 bis del Codice Penale.

Quanto, infine, alle possibili pretese dell’occupante abusivo, occorre dire che questi “è tenuto, secondo il disposto dell'art. 29 r.d. 26 febbraio 1928 n. 332, oltre che alla "reintegra" delle terre occupate, ai sensi del comma ultimo del cit. art. 9, alla restituzione al Comune o all'associazione agraria dei frutti "indebitamente percepiti (Cass. Civ., sez. I, sent, 4269/1998).

Leggi eversione feudalità/legislazione storica

IN COSTRUZIONE ...

  • Legge 02/08/1806  (abolizione della feudalità)
  • Legge 01/09/1806
  • RD 08/06/1807 in attuazione della Legge 01/09/1806
  • RD 03/12/1808 istruzioni per l'esecuzione della Legge 01/09/1806
  • RD 10/03/1810 (di Gioacchino Murat) - istruzioni per la divisione dei Demani
  • Legge 12/12/1816
  • RD 06/12/1852
  • RD 01/01/1861 (del Luogotenente Generale del Re d'Italia nelle Province Napoletane) - Istituzione di Commissari speciali per le operazioni demaniali nelle Province Napoletane
  • RD 03/07/1861(del Luogotenente Generale del Re d'Italia nelle Province Napoletane) - Istruzioni ai Commissari speciali per le operazioni demaniali nelle Province Napoletane
  • Ministeriale 19/09/1861 - Redazione delle Ordinanze
  • RD 10/03/1862, n. 503
  • Ministeriale 10/08/1862 - istruzioni per le operazioni demaniali
  • Legge 20/03/1865, n. 2248, all. E - sul contenzioso amministrativo

ASBUC - Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico

L'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico (A.S.B.U.C.) è un'entità organizzata, diversa e separata dal Comune e dalle Frazioni, e appositamente costituita per la gestione separata delle terre e diritti civici (definite anche proprietà collettive).

Il compito istituzionale dell'A.S.B.U.C. è quello di gestire e valorizzare le potenzialità dei beni di uso civico come proprietà collettiva indivisibile, inalienabile, inusucapibile, inespropriabile, regolamentandone l’accesso e la fruizione nell’interesse collettivo di tutti gli aventi diritto (residenti del Comune o della Frazione), garantendo a quest’ultimi condizioni di equità; i compiti sono principalmente:
- tutela del Demanio Civico;
- regolamentazione dei diritti di Uso Civico;
- tutela patrimoniale del Demanio Civico;
- valorizzazione dei Beni Collettivi.

Per gli usi e i demani civici occorre stabilire con chiarezza la funzione di presidio ambientale ed il loro rilievo sociale, considerando anche che agli usi civici erano legate forme di democrazia diretta collegate ad un elevato senso di appartenenza delle persone e delle famiglie ai rispettivi territori.

Il Comitato per l’Amministrazione separata dei beni di uso civico è composto di cinque membri e dura in carica quattro anni. Esso viene eletto dalla generalità dei cittadini residenti nel Comune (o nella Frazione interessata) ed iscritti nelle liste elettorali comunali.

Esempi di indizione di elezioni comunali possono trovarsi in rete visitando ad esempio queste pagine:
Comune di Seravezza (Lu);
- Comune di Cori (Lt).

Le leggi che regolano le A.S.B.U.C. sono le seguenti:
- R.D. 26/02/1928, n. 332: approvazione del regolamento in esecuzione della Legge 16/06/1927 n. 1766;
- Legge 17/04/1957, n. 278: costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici;
- Legge Regionale Basilicata 12/09/2000 e s.m.i., artt. 10 e 12 (per la sola Basilicata): Usi Civici e loro gestione in attuazion della Legge n. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928.

Tra i progetti delle Asbuc può rientrare l'ecovillaggio basato sui quattro elementi: terra, acqua, fuoco, aria:
Terra: ovvero la struttura fisica
1. Produrre alimenti biologici su scala bioregionale o locale.
2. Costruire in maniera ecologica
3. Analisi del ciclo vitale
4. Ripristinare l’ambiente naturale

L’acqua: ovvero le infrastrutture
1. Salvaguardare le risorse idriche
2. Sistemi di energia integrati e rinnovabili
3. Razionalizzare i sistemi di trasporto
4. Accesso alla comunicazione

Fuoco: ovvero la struttura sociale
1. Sistema decisionale
2. Economia sostenibile
3. Medicina
4. Insegnare e andare oltre

Aria: ovvero la cultura
1. Arte e creatività
2. Rituali, celebrazioni e diversità culturale
3. Un punto di vista olografico e circolare
4. Un processo attraverso la pace, l’amore e la coscienza globale

Tra gli scopi e gli obiettivi dell'ASBUC troviamo:
- l’amministrazione, la conservazione e il miglioramento dei beni di uso civico;
- la valorizzazione dei beni di uso civico come proprietà collettiva indivisibile, inalienabile, inusucapibile, inespropriabile, regolamentandone l’accesso e la fruizione nell’interesse collettivo di tutti gli aventi diritto, garantendo a quest’ultimi condizioni di equità;
- la promozione di iniziative ed attività economiche, finanziarie, produttive, immobiliari, mobiliari, tecnico-scientifiche, anche attraverso la partecipazione a forme societarie con fini e scopi omogenei, procedere ad acquisti, alienazioni e permute;
- l'alienazione di terreni nel caso di variazioni di destinazione d’uso o qualora la gestione diventi improduttiva; 
- l'acquisizione di terreni per il reintegro o per l’incremento del proprio patrimonio immobiliare; 
- la conduzione in proprio o l'affidamento a terzi della gestione dei terreni, secondo quanto indicato nelle norme di riferimento;
- l'assegnazione di una diversa destinazione d’uso quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli aventi diritto; 
- la costruzione di fabbricati da adibire a scopi sociali e/o sanitari a vantaggio degli aventi diritto; 
- l'associazione ad istituzioni pubbliche o private ritenute utili per il raggiungimento dei propri fini istituzionali; 
- la ricezione di contributi, donazioni o lasciti da chiunque pervengano; 
- l'erogazione di contributi ad istituzioni, associazioni o gruppi di aventi diritto che offrono servizi di carattere pubblico o utilità sociale a favore della collettività; 
- la solidarietà nei confronti dei meno abbienti;
- l’informazione sui diritti di uso civico e sul controllo del loro corretto esercizio;
- la promozione, attraverso l’uso diretto o indiretto del demanio civico universale, di ogni tipo di iniziativa rivolta a valorizzare la nascita e lo sviluppo di attività economiche nei settori dell’agricoltura, dell’attività agro-silvo-pastorale, dell’artigianato, del turismo, del commercio, della tutela ambientale e in campo socio-sanitario;
- la gestione della raccolta dei frutti del sottobosco;
- la gestione delle risorse forestali finalizzata sia alla riduzione del rischio idrogeologico e degli incendi, che all’utilizzo sostenibile del materiale legnoso per la vendita, per la legna da riscaldamento a beneficio della popolazione residente, per la produzione di biomassa come fonte energetica rinnovabile;
- la gestione in affitto di pascoli a chi ne faccia richiesta e ne abbia i requisiti;
- la promozione delle produzioni di qualità nel settore agroalimentare come farina di castagne, miele, formaggi e altri prodotti;
- il supporto per la formazione di una cooperativa per la gestione e cura delle strade di montagna, dei sentieri e della pulizia interna delle frazioni;
- il monitoraggio e la rimozione delle emergenze ambientali (frane, dissesti, inquinamenti vari, ecc).

Di seguito alcuni esempi di statuti di ASBUC presenti sul territorio italiano:

LEGGI REGIONALI - REGIONE TOSCANA

LEGGI REGIONALI - REGIONE TOSCANA

- Regolamento regionale 7 marzo 1992, n. 1 – Regolamento di attuazione della legge 17 aprile 1957, n. 278 – Costituzione dei comitati per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali

- Legge Regionale 22 maggio 2014, n. 27 - Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico (BUR n. 233, prima parte, del 30/05/2014)

Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio)

Interpello prot. 21182 del 23/12/2003 (Agenzia delle Entrate)
Esenzione totale per gli atti di affrancazione

Circolare prot. 16813 del 26/02/2004 n. 2 (Agenzia del Territorio)
Affrancazione usi civici - Forma dei relativi atti - Eseguibilità delle formalità ipotecarie - Trattamento tributario (smentita dall'Ordinanza del Tribunale di Roma del 27/04/2006)

Usi civici - Provvedimenti di legittimazione - Modalità di trascrizione

Affrancazione usi civici - Trattamento tributario delle formalità ipotecarie e catastali - Tasse ipotecarie e tributi speciali catastali

Circolare prot. 29104 dell'11/05/2011 (Agenzia del Territorio)
Affrancazione canoni enfiteutici, censi, livelli - determinazione canoni e corretta rivalutazione del Reddito Dominicale 

Risoluzione n. 64 /E del 20/06/2014 (Agenzia delle Entrate)
Affrancazione canoni di legittimazione - resta l'esenzione totale

REDDITO DOMINICALE

DEFINIZIONE
Il termine domenicale o meglio dominicale deriva da dominus in latino signore, per indicare appunto quella parte di reddito relativo alla proprietà dei beni e non al concreto esercizio dell'attività agricola.

Il reddito dominicale era quella parte del reddito che spettava al padrone del fondo che remunerava la naturale maggiore fertilità di un fondo rispetto ai fondi marginali od altri pregi equivalenti: ad esempio la maggior vicinanza ai mercati di consumo. L'esempio americano induceva a ritenere più apprezzati i fondi vicini alle coste atlantiche, piuttosto che quelli dell'interno più fertili, ma con trasporti più disagiati o soggetti al pericolo degli indiani. 

QUADRO NORMATIVO CHE DISCIPLINA IL REDDITO DOMINICALE
Secondo il quadro normativo ([1]) che disciplina il reddito dominicale, l'ultimo aggiornamento (terza revisione), anche se entrato in vigore nella fine degli anni ottanta, è riferito ai prezzi correnti nel biennio 1978-1979 (Decreto Ministero delle Finanze del 13/12/1979, art. 1, comma 3); in poche parole i redditi dominicali sono ormai fermi da quasi trent'anni. Questo perchè, anche se il secondo comma dell'art. 24 del DPR 597/1973 prevede un aggiornamento almeno ogni 10 anni, l'ultima revisione disposta col Decreto Ministeriale 20/01/1990 e riferita ai valori del biennio 1988-1989 è stata bloccata dalla Legge 662/1996 e a tutt'oggi è ancora sospesa. 

I redditi dominicali attualmente in vigore (per intenderci quelli presenti sulle visure catastali), relativi al biennio 1978-1979, sono stati pubblicati con il Decreto del Ministero delle Finanze del 07/02/1984 (per i Comuni della Provincia di Potenza Supplem.straordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 336 del 06/12/1984).

CALCOLO/AGGIORNAMENTO CANONI che prevedono l'uso del REDDITO DOMINICALE
In merito al calcolo dei canoni enfiteutici o dei canoni (demaniali) di natura enfiteutica con riferimento ai redditi dominicali (Legge 607/1966, Legge 1138/1970, art. 9 Legge Regionale Basilicata 57/2000 e s.m.i. e altre norme), alla luce di quanto detto e di tutta la giurisprudenza presente (sentenza Cassazione civ. 13595/2000; sentenze della Corte Costituzionale 145/1973600/1988, 74/1996, 143/1997, 406/1988, 318/2002, 160/2008), appare evidente come sia impossibile utilizzare il reddito dominicale non rivalutato (cioè quello presente sulle attuali visure catastali e riferito al lontano 1979); non è difficile ipotizzare un evidente danno erariale per gli Enti che dovessero adottarlo senza una giusta rivalutazione. 

Volendo, infatti, ipotizzare una possibile forma di rivalutazione utilizzando gli indici I.S.T.A.T. (che sappiamo essere comunque inferiori alla vera svalutazione monetaria avvenuta dal 1979 ad oggi), si otterrebbe un indice di rivalutazione pari a 6,19, cioè il 619%. In poche parole, 1 euro del 1979 equivalgono a 6,19 euro di oggi (aggiornato da gennaio 1979 a dicembre 2015). Il tutto lo si può verificare facilmente al seguente linkQui gli indici ISTAT dal 1900.

Il reddito dominicale così rivalutato comunque non deve essere minore dell'indennità di esproprio, come dettato dall'Agenzia del Territorio con la propria Circolare prot. 29104 dell'11/05/2011 per i canoni enfiteutici, censi e livelli gravanti sui terreni soggetti ad enfiteusi di cui al Codice Civile; secondo l'Agenzia del Territorio vanno utilizzati i Valori Agricoli Medi che le regioni aggiornano annualmente per il calcolo delle indennità di esproprio: "consegue, in linea di principio, che ogniqualvolta il reddito dominicale rivalutato risulti inferiore a tale soglia, il canone adrà di fatto rapportato a tale diversa misura pari alla quindicesima parte dell'indennità di esproprio; con conseguente aggiornamento anche del capitale di affranco che, in tal caso, sarà pari per l'appunto all'indennità di esproprio", e ancora: "il capitale di affranco ed i canoni enfiteutici andranno determinati facendo ricorso al criterio dell'indennità di esproprio e non, piuttosto, a quello del reddito dominicale rivalutato [ci si riferisce alla rivalutazione di cui all'art. 3, comma 50, della Legge 23/12/1996, n. 662 che prevede una rivalutazione del reddito dominicale dei terreni pari all'80%([2])] non più rispondente all'effettiva realtà economica".

([1]) 
Prima revisione: con valori riferiti al 01 gennaio 1914 - R.D.L. 7 gennaio 1923 n. 17, art. 1 comma 1 (G.U. 18.1.1923 n. 14) – Disposizioni per la revisione generale degli estimi catastali; 
Seconda revisione: con valori riferiti alla media dei prezzi correnti tra il 01/01/1937 e la fine delle operazioni di revisione - R.D.L. 4 aprile 1939, n. 589, art. 2 comma 1 (G.U. 22.4.1939 n. 96) – Revisione generale degli estimi dei terreni; 
Terza revisione: con valori riferiti al biennio 1978-1979 - Decreto del Ministero delle Finanze 13 dicembre 1979, art. 1 comma 3 (G.U. 18.2.1980 n. 47), Revisione generale degli estimi dei terreni – Decreto del Ministero delle Finanze 07 febbraio 1984 per la pubblicazione delle tariffe attualmente in vigore; 
Quarta revisione: con valori riferiti al biennio 1988-1989 - Decreto Ministero delle Finanze 20 gennaio 1990, art. 1 comma 3 (G.U. 7.2.1990 n. 31) - Revisione generale degli estimi del Catasto terreni, sospesa e mai portata a termine perché l’art. 2, comma 1-sexies del D.L. 23/01/1993 n. 16, convertito con la Legge 24/03/1993 n. 75, ha previsto nuovi criteri di formazione delle zone censuarie, di classificazione e determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli. Con l’art. 9, comma 10, del D.L. 30/12/1993, n. 557 convertito con modificazioni nella L. 26/02/1994 n. 133, il legislatore si è ravveduto ed ha rivisitato la suddetta norma, prevedendo nuovi criteri anche per la qualificazione dei terreni e per la produzione e l’aggiornamento della cartografia catastale. Infine con L. 18/02/1999 n. 28 (che modifica il comma 154 dell’art. 3 della Legge 23/12/1966, n. 662) è stato approvato un emendamento governativo delegando il Governo ad emanare un regolamento per disciplinare il sistema estimale catastale. A tutt’oggi questa quarta revisione è sospesa.

([2]) 
Secondo la Circolare prot. 29104 dell'11/05/2011 dell'Agenzia del Territorio: "l'ultimo coefficiente di rivalutazione dei redditi dominicali - non soggetti a revisione da molti anni - pare, allo stato, ancora quello dell'80%, si è rivelato che operando in tal senso si perviene comunque alla determinazione di somme non adeguatamente corrispondenti alla realtà economica".

PARTECIPANZA AGRARIA

La partecipanza è una antica forma di proprietà collettiva di terreni interessati a bonifiche, che trae origine nel Medioevo, il cui patrimonio fondiario viene ripartito secondo regole antichissime fra tutti gli aventi diritto, cioè i discendenti delle famiglie che ottennero il privilegio; tuttora in uso in Emilia e in Veneto, nel Polesine di Rovigo. 

Quelle emiliane sono sei, tutte concentrate nella bassa pianura emiliana, tra il Panaro ed il Sillaro: Villa Fontana, Nonantola, Cento, Pieve di Cento, S.Giovanni in Persiceto e S.Agata Bolognese.

Queste rappresentano un blocco unitario per origine e caratteristiche, derivando tutte da una concessione, datata 1058, dell'abate Gotescalco di Nonantola, la cui abbazia aveva un'importanza ed una influenza politica notevole nella bassa pianura a nord di Bologna.

In Veneto troviamo la Comuna di Grignano Polesine, attualmente denominata Antichi Beni Originari, un tipo di  proprietà collettiva del tutto particolare a livello nazionale e senz'altro unica nell'area veneta, molto simile alle partecipanze agrarie di matrice emiliana. I terreni della "Comuna" infatti sono proprietà privata dell’insieme dei compartecipi, ossia dei discendenti maschi delle famiglie originarie presenti nel paese di Grignano all'atto dell'investitura enfiteutica da parte dell'Abbazia Benedettina di Santa Maria dell'isola di Pomposa, dei quali terreni era proprietaria fin dal X secolo d.C. Requisito fondamentale per essere compartecipi, oltre alla discendenza dagli Originari, è inoltre quello di risiedere e vivere nel paese di Grignano Polesine (Ro).

Lo stesso nome è utilizzato per una proprietà collettiva riguardante un territorio boschivo, in Piemonte, a Trino Vercellese. 

Una antica tradizione attribuisce l'istituzione delle partecipanze ai lasciti effettuati da Matilde di Canossa, che era signora di vasti feudi dall'una e dall'altra parte dell'Appennino. È però probabile che l'origine sia più antica: probabilmente l'incontro di diverse circostanze quali le esigenze di bonifiche idrauliche di vasta portata, che richiedevano la disponibilità di molte braccia e nello stesso tempo di un coordinamento delle iniziative, i lasciti e le donazioni di interi feudi alle abbazie e ad altre istituzioni ecclesiastiche, la concessione in enfiteusi di vaste zone paludose agli abitanti di alcuni paesi, l'abitudine invalsa di gestire i terreni secondo turni fissati da estrazione a sorte.

La discesa delle truppe napoleoniche nel 1796, pur essendo occasione per l'affermarsi della Partecipanza come ente autonomo ed indipendente si rivelò, a lungo andare, tremendamente deleteria. L'affermarsi del "dogma" della proprietà privata, infatti, prima nei domini pontifici dopo la restaurazione e soprattutto nel neonato Regno d'Italia (1860), porteranno all'approvazione di leggi tendenti ad abolire i domini e le proprietà collettive.

Intanto però le Partecipanze erano riuscite ad ottenere, con la Legge n. 397 del 04/08/1894, il riconoscimento di persone giuridiche e questo di sicuro ne rafforzò l'autorità e la indipendenza.

Le Partecipanze oggi, pur diverse per origini e caratteristiche, rappresentano un unicum nella struttura sociale ed istituzionale del paese, non rinvenendosi altri enti con simili peculiarità se non forse nelle Regole Cadorine e nelle Comunanze Agrarie (o Università Agrarie) Laziali.

Le Partecipanze hanno costituito nel passato un'importante presenza sul territorio, essendo dotate di una forte capacità di coesione e di sostegno finanziario della popolazione, nonché di miglioramento del territorio e di spinta economica alla coltivazione delle campagne.

Tali enti però hanno visto perdere progressivamente i loro tratti caratteristici, al pari dell'intero settore agricolo, anche con riferimento ad una continua diminuzione dei consociati.

Le amministrazioni però stanno orientando il loro operato soprattutto verso il recupero delle radici storico-culturali delle Partecipanze e verso una rinnovata attenzione al territorio, legata soprattutto al tema dell'ambiente, con tentativi di ricostituire le aree boschive e paludose scomparse in seguito alle opere di bonifica e alla conseguente coltivazione dei terreni.

Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 21 settembre 1984

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Università agrarie e delle zone gravate da usi civici.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Considerato che l'art. 9 della Costituzione affida alla Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e storico della Nazione; 

Considerato che la legge 22 luglio 1975, n. 382 ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, hanno affidato allo Stato e alle regioni la tutela del patrimonio paesaggistico, individuando, nella materia, competenze in molti casi cumulative e concorrenti;

Considerato che di fatto, specie nei tempi più recenti, lo Stato, e per esso il Ministero per i beni culturali e ambientali, e le regioni hanno agito convergentemente per la tutela di detti beni;

Rilevato che la molteplicità dei provvedimenti che sono stati o saranno adottati impone l'esigenza di un loro coordinamento metodologico e normativo, che utilizzando gli strumenti giuridici esistenti, configuri nel suo insieme una disciplina coerente e perequata degli interessi in questione su tutto il territorio nazionale, presupposto indispensabile della redazione di piani paesistici;

Considerato che la situazione attuale è resa difforme e sperequata dalle forti disparità di tempi con cui si procede alla redazione dei piani paesistici, e che sono in vigore soltanto dieci piani paesistici;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il Ministro per i beni culturali e ambientali ha conservato in materia i seguenti poteri: a) il potere di integrare gli elenchi delle bellezze naturali e d'insieme; b) il potere di inibire lavori o disporne la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi regionali;

Rilevato che le zone del territorio nazionale, ricadenti in fasce territoriali che segnano le grandi linee di articolazione del suolo e delle coste costituiscono di per se stesse, nella loro struttura naturale, il primo ed irrinunciabile patrimonio di bellezze naturali e d'insieme dello stesso territorio nazionale;

Considerato perciò che alle coste, ai fiumi, ai torrenti, ai corsi d'acqua, alle montagne, ai ghiacciai, ai circhi glaciali, ai parchi, alle riserve, ai boschi, alle foreste, alle aree assegnate alle Università agrarie, o destinate a usi civici, in quanto attualmente non siano soggetti a vincoli paesistici, deve essere assicurata una specifica tutela per il loro sopra indicato primario valore paesistico, e che detti beni costituiscono una realtà individuata sul territorio da evidenti caratteri fisici;

Rilevata altresì l'assoluta necessità di evitare 11 crescente degrado del patrimonio ambientale, emerso anche alla constatazione delle forze politiche e sociali ed a livello parlamentare in occasione della discussione dell'iniziativa legislativa sul condono edilizio;

Ritenuto che tale crescente degrado sottrae ininterrottamente agli organi competenti la possibilità di tener conto, nell'adozione di provvedimenti paesistici, delle essenziali caratteristiche morfologiche ed estetiche del territorio;

Considerato che appare, pertanto, indispensabile per le zone attualmente non disciplinate dai piani territoriali paesistici, il ricorso ai cennati poteri concernenti la individuazione delle zone da proteggere e l'adozione di provvedimenti cautelari urgenti per rendere più incisiva l'attuazione delle prescrizioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 e il regolamento esecutivo approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, nonché l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale, di quelle a statuto ordinario e delle altre amministrazioni pubbliche e fermi restando i vincoli paesistici attualmente esistenti;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici che ha espresso i data 19 settembre 1984 il proprio parere ai sensi dell'art. 8, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, prescritte per «gli interventi, su e per i beni culturali, di particolare impegno»;

Decreta:
1. Ad integrazione degli elenchi delle bellezze naturali e d'insieme di cui ai punti 1, 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono inclusi in essi, e sono quindi sottoposti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge [con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'articolo 41- quinquies, lettera a), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765] i seguenti beni e luoghi:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua classificabili pubblici ai sensi del testo unico sulle acque dell'11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1800 metri sul livello del mare;
e) i ghiacciai e circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve, nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i boschi e le foreste;
h) le aree assegnate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici.

Ai centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-quinquies, lettera a), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765, continua ad applicarsi la disciplina in vigore alla data di adozione del presente decreto.

2. Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela delle bellezze naturali e d'insieme di cui ai numeri 1), 3) e 4) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in vista dell'adozione di adeguati provvedimenti di pianificazione paesistica, i competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, individuano con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone sopra indicate, nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e ai sensi del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 ed, inoltre, in altre zone di interesse paesistico le aree in cui sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori.

Gli organi suddetti trasmettono gli elenchi entro i successivi trenta giorni al Ministro per i beni culturali e ambientali che, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, approva gli elenchi stessi.

La notificazione del decreto avverrà secondo le formalità previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dal regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

3. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357.