11/20/2008

DEMANIO, DEMANIALE

Per “demanio” si intende nel vigente nostro sistema giuridico il complesso dei beni che appartengono ad un ente pubblico territoriale, che servono a soddisfare bisogni collettivi in modo diretto e che rientrano tra quelli indicati nell’art. 822 del Codice Civile. 

Nel demanio necessario” sono ricompresi tutti quei beni che non possono che appartenere allo Stato (demanio marittimo; demanio idrico; demanio militare). 

Nel demanioaccidentale” sono compresi quei beni che possono anche non essere demaniali e che sono tali solo se appartenenti a uno degli enti suddetti (demanio stradale; demanio ferroviario; demanio aeronautico; demanio storico, archeologico, artistico e culturale; acquedotti). 

I beni che fanno parte del demanio pubblico statale (art. 822, 1° e 2° comma, c.c.) o del demanio pubblico regionale o comunale (art. 824, con rinvio all’art. 822, 2° comma, c.c. e con l’aggiunta dei cimiteri e dei mercati comunali) sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 823 c.c.). 

I boschi e le foreste, quando appartengono allo Stato o alle Regioni, fanno parte del patrimonio indisponibile, rispettivamente, dello Stato o delle Regioni (art. 826, 2° comma, c.c.) o, meglio, delle sole Regioni dato che i boschi e le foreste statali sono stati trasferiti alle Regioni. Invece, i boschi e le foreste, quando appartengono ai Comuni, fanno parte del loro patrimonio disponibile, ovvero del patrimonio che può essere diviso e alienato. Quest’ultima precisazione consente di notare subito la differenza del patrimonio forestale dei Comuni dal “demanio comunaledei beni e degli usi civici, dato che molti beni civici sono “foreste” e, quali beni civici, sono inalienabili

Nel sistema dei beni e degli usi civici, la parola “demanio” ha un suo proprio e preciso significato. Si tratta di un’espressione corrente nella legislazione napoletana e risulta ripresa dal decreto 8 giugno 1807 di Giuseppe Bonaparte per il Regno delle Due Sicilie, secondo cui i “demani” sono “i terreni aperti, culti o inculti, qualunque ne sia il proprietario, sui quali abbian luogo gli usi civici e le promiscuità”. 

Nel diritto del Regno delle Due Sicilie l’espressione “demanio”, con riguardo ai diritti (di proprietà o di uso) spettanti alla collettività, era una formula corrente, perché i diritti delle collettività su terre proprie (alias, il demanio universale o comunale) o su terre altrui (alias, il demanio feudale) avevano un regime giuridico identico a quello del vero e proprio demanio pubblico delle città o Comuni, ovverosia l’inalienabilità, l’indivisibilità, l’inusucapibilità o l’imprescrittibilità. Quindi, a confonderci – se non si sta attenti al diverso significato dell’espressione a seconda del contesto in cui viene adoperata – sta il fatto che anche i beni e gli usi civici sono definiti inalienabili e imprescrittibili come è il (vero e proprio) demanio, tanto è vero che la Cassazione del Regno poteva affermare, nella sentenza 22 aprile 1931, che “tanto per la legislazione napoletana, quanto per quella siciliana, come per quella vigente i concetti di uso civico e di demanialità sono equivalenti”. Diversamente ora afferma la nostra Corte costituzionale che, per i beni e gli usi civici, usa il termine “parademaniale”, proprio per porre bene in chiaro la distinzione fra il demanio vero e proprio e quello che è detto “demanio” con riguardo ai beni e agli usi civici, anche se entrambi sono qualificati come inalienabili, indivisibili, inusucapibili o imprescrittibili

Sempre al fine di comprendere la sostanziale differenza tra il (vero e proprio) demanio del Comune e quello che nella legislazione napoletana era chiamato “demanio comunalecon riferimento ai beni e agli usi civici, è necessario conoscere il dibattito sull’appartenenza dei beni e degli usi civici, dato che vi erano (e, ancora, vi sono) due tesi, una che ritiene che essi appartengano in proprietà al Comune e l’altra secondo cui essi appartengano alla collettività comunale ma siano gestiti – in difetto di personalità delle “amorfe” collettività – dal Comune, come rappresentante della collettività. Quando la prima tesi prevaleva, era facile confondere, anche nelle modalità di gestione, i terreni del vero demanio del Comune e i terreni di uso civico, posto che entrambi venivano imputati, in proprietà, al Comune. Quando la seconda tesi prevaleva il “demanio civico” era trattato, nelle modalità di gestione, in modo diverso dal vero e proprio “demanio” del Comune. 

Sempre al fine di acquisire piena consapevolezza dei termini che sono solitamente adoperati da chi scrive sui beni e sugli usi civici è bene rendersi conto anche del significato dell’aggettivo “universale” che talvolta è adoperato come sinonimo di “demanio comunale”. Orbene, quando i Normanni presero possesso dell’Italia meridionale, tutta la terra divenne del re, il quale in parte la conservò per sé (il “demanio regio”) e in parte la concesse ai suoi vassalli in uti frui (il “demanio feudale”) riservandosene il dominio diretto. Ma Ruggero II (1095-1154) riconobbe il diritto e gli usi delle popolazioni che già vivevano sia nelle aree di demanio feudale che in quelle di demanio regio: il complesso di tali diritti e usi fu chiamato “demanio universale”, che, quindi, era il patrimonio che fin dalle origini fu soggetto agli usi delle popolazioni, ovvero delle universitates. Tali “iura civitatis” – quei diritti necessari perché “ne cives inermem vitam ducant” – preesistevano, quindi, a qualsiasi forma di dominio ed essi “nec per legem nec per regem tolli [poterant]”. Fu questo “demanio universale” che – quando non vi erano universitates (da qui le c.d. “università agrarie”) capaci giuridicamente di amministrarlo – divenne “demanio comunale” perché amministrato e gestito dal Comune rappresentante dell’universitas dei cittadini “proprietari”. Poi, con il tempo e per la perdita (voluta o meno) della memoria della specifica diversa origine, il demanio comunale, già identificato come demanio universale, finì per essere di fatto ritenuto di proprietà del Comune.

2 commenti:

  1. Buonasera,

    per prima cosa ringrazio per la ricchezza di informazioni e documenti disponibili sul sito. Scrivo per chiedere qualche informazione sull'istituto della legittimazione.
    Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1766/27, ai fini della legittimazione deve essere determinato un canone di natura enfiteutica, il cui capitale corrisponda al valore del fondo stesso, diminuito di quello delle migliorie, aumentato di almeno 10 annualità di interessi.
    Sul sito, alla voce "canone (demaniale) di natura enfiteutica", ho letto che “nell’Italia meridionale i canoni di natura enfiteutica che gravano su tali terreni (da non confondere con i livelli di altra origine e natura) rappresentano un ventesimo (1/20) del valore del bene dato in proprietà al possessore; tale ventesimo, è ottenuto per capitalizzazione al 5% del valore del bene”.
    Quindi sarebbe corretto determinare il canone annuo di legittimazione calcolando 1/20 del capitale di cui all’art. 10?
    Il commento si riferisce ad una prassi o c’è un riferimento normativo, eventualmente ad istituti analoghi?
    Il tasso legale da applicare per il calcolo degli interessi dovrebbe essere quello vigente al momento della legittimazione?
    Resterebbe comunque anche l'obbligo di pagare un canone per gli anni di occupazione abusiva (nei limiti consentiti dal periodo trascorso)?

    Grazie

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    1. Il tasso legale è stato al 5% fino agli anni 90: http://www.avvocatoandreani.it/servizi/tab_interessi_legali.php

      Si, si applica quello in vigore al momento della legittimazione.

      Va pagato anche il canone di occupazione per gli anni non prescritti. Per quelli prescritti e non riscossi dal comune va valutato l'eventuale danno erariale a carico di amministratori e responsabili del procedimento.

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